Ancora sulla mobilità nella scuola
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso presentato da una docente la quale partecipando alla fase C della mobilità ed indicando quale prima precedenza l’Ambito Puglia 0017 si era vista scavalcare da una docente con un punteggio inferiore.
Il Giudice del Lavoro di Taranto quindi, ha confermato l’orientamento di numerosi Tribunali stabilendo che l’unico principio da rispettare nella mobilità in assenza di precedenze, è quello meritocratico sottolineando come lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui può derogarsi per qualsivoglia esigenza amministrativa.
Con la sentenza infatti il Tribunale di Taranto ha espressamente statuito che “E’ pertanto evidente – sulla base della documentazione prodotta dall’istante – la illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell’ambito territoriale Puglia 0017, indicata dall’istante quale prima preferenza, a docente con punteggio inferiore, e tanto in violazione della generale regola c.d. meritocratica che governa la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio, sancito dall’art. 97Cost., di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione”.