Trasferimento da posto di sostegno a posto comune: si deve considerare il servizio preruolo ai fini del computo del quinquennio
La mancata parificazione fra l’attività di insegnamento su posti di sostegno come docente di ruolo o come supplente, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si pone in conflitto con il divieto di discriminazione del lavoro a tempo determinato, contenuto alla clausola 4, punto 1, della Direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Le esigenze di continuità didattica non enucleano alcuna valida ragione in relazione alla quale giustificare il trattamento deteriore riservato al servizio su posto di sostegno espletato in virtù di contratto a tempo determinato.
In conclusione l’amministrazione scolastica è obbligata a consentire il trasferimento su posto di comune a tutti i docenti che hanno compiuto un quinquennio di permanenza obbligatoria su posto di sostegno, considerando utile a tale fine il periodo di pregresso servizio a tempo determinato.