In questi giorni è stata pubblicata una sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Sulmona che riconosce ai docenti di scuola secondaria il servizio svolto presso Istituti scolastici paritaria sia ai fini della mobilità sia della ricostruzione di carriera.
Il Giudice, dr.ssa Alessandra De Marco, ha infatti accolto la tesi degli avvocati della UIL scuola Salvatore Braghini e Renzo Lancia, i quali hanno rilevato l’incongruenza dell’omessa valutazione di tale servizio, pur essendo stato riconosciuto in precedenza dal Ministero dell’Istruzione, agli stessi docenti, ai fini dell’immissione in ruolo.
Quste in sintesi le motivaizoni del Giudice del lavoro:
“La L. n.62 del 2000 – che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato -, conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche.
Siffatta equiparazione – prosegue il Giudice – trova ulteriore conferma nel disposto dell’art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, …. Ciò premesso, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non sembrano esservi ragioni per escludere l’efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale, posto che, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità dell’amministrazione, non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.
Tali disposizioni, infatti, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate o parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie appaiono in contrasto con il principio della parità di trattamento – tra le due categorie di istituzioni scolastiche – stabilito dalla legislazione statale (L. n.62 del 2000 e L.n107 del 2015)”.
La sentenza si sofferma pure a spiegare l’inconsistenza delle ragioni avverse all’equiparazione del servizio svolto ai fini della ricostruzione di carriera:
“Nè appare del tutto convincente l’opzione interpretativa accolta dai sostenitori della tesi contraria all’applicabilità dell’art. 485 del D.Lgs, 297/94 sotto il profilo della valutazione, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, e quindi, nella stessa misura in cui è valutato quello statale. Detta ricostruzione poggia sul principio, più volte richiamato dalla giurisprudenza, secondo cui la norma di cui all’art.485 D. Lgs, 297/94, in quanto attributiva d’uno speciale beneficio, avrebbe carattere eccezionale, per cui non sarebbe suscettibile di interpretazione analogica od estensiva volta ad un’applicazione oltre i casi presi in considerazione dalla lettera della norma”.
A tal proposito il Giudice sulmontino richiama l’orientamento della Consulta:
“Occorre anzitutto rilevare che già in passato la Corte Costituzionale ha dato avallo all’interpretazione estensiva di una norma dello stesso tenore di quella riportata nell’art. 485 del D.lgs. n.297/1994 nell’ottica di evitare discriminazioni ingiustificate. Ed infatti chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, secondo comma, del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576 (riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), – sia pure ai diversi fini della riconoscibilità dei servizi svolti negli istituti gestiti dall’Ente per le scuole materne della Sardegna -, ha affermato che l’art. 2, secondo comma, D.L. n. 370 del 1970, per essere conforme a Costituzione, deve essere interpretato in modo da ricomprendere anche i servizi sostanzialmente identici a quelli espressamente elencati dalla norma, ritenendo non più sostenibile ‘anche ai fini di giustizia sostanziale’ ‘l’interpretazione restrittiva del decreto legge n. 370 del 1970 … giacché le considerazioni esposte nella nota legittimavano «una interpretazione più ampia rispetto all’angustia interpretativa precedente», e perciò il riconoscimento di servizi «sostanzialmente identici», anche se «non espressamente previsti dalla normativa» (cfr Corte cost.,5 novembre 1986, n. 228)”.
La sentenza, segue di qualche giorno un’analoga pronuncia del Tribunale dell’Aquila, firmata dalla dr.ssa Anna Maria Tracanna, con cui è stato riconosciuto l’insegnamento prestato per 15 anni da una docente di scuola materna e da una di scuola media, anche in questo caso, sia ai fini della mobilità sia ai fini della ricostruzione di carriera.
Con tali pronunce – dichiarano gli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia – si riconosce pienamente un principio di uguaglianza e parità di trattamento tra insegnamenti svolti nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, entrambe parte di un unico sistema pubblico di istruzione, nella direzione di una maggiore giustizia sostanziale e formale nonché di una virtuosa armonizzazione del sistema normativo”.
Avezzano, 9 marzo 2019
Avv. Salvatore Braghini – avvocato UIL scuola provinciale