Tribunale di Siena – Ordinanza del 17 agosto 2012

 

Commento dell’Ufficio legislativo della CISL-Scuola

 

Il giudice del lavoro di Siena ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del decreto-legge 201/2011 proposta nel ricorso promosso dalla Segreteria Nazionale della CISL SCUOLA a tutela di tutti coloro che, maturando i “vecchi” requisiti pensionistici entro il 31 agosto 2012, non hanno potuto presentare, ovvero si sono visti respingere, l’istanza di cessazione dal servizio con diritto a pensione a far data dal 1° settembre 2012.

Il giudice ha ritenuto infatti che l’art. 24 del decreto-legge 201/2011 confligge con gli artt. 2 e 38, 3, 97, 11 e 117 della Cost. e con l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali.

In particolare il giudice, richiamando affermazioni significative espresse dalla Corte Costituzionale in passato, ha affermato che “non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse, senza un inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa”.

Il giudice di merito ha affermato a chiare lettere, nel motivare la rilevanza della questione, che nel caso in esame “si tratta di una repentina modificazione di prospettiva esistenziale, che interviene non già in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ma addirittura sul limitare dell’accesso alla quiescenza, in una fase comunque anche anagraficamente delicata – nonostante le “magnifiche sorti e progressive” delle “variazioni della speranza della vita” (art. 24, comma 1, lettera c) – laddove l’affidamento nella certezza giuridica trascolora dal pur non pallido valore ordinamentale generale, di principio, all’intenso diritto inviolabile della persona, sulla scena di scelte umane fondamentali”.

Il giudice sostiene e motiva quindi la violazione del principio di uguaglianza, sia nei confronti dei lavoratori del settore privato, per i quali ritiene che il legislatore ha ben avvertito la necessità di meglio graduare l’assetto del nuovo sistema pensionistico, sia nei confronti degli altri pubblici dipendenti.

Se è vero infatti che da sempre il legislatore ha riservato al comparto scuola, nell’ambito del pubblico impiego, una regolamentazione anche derogatoria rispetto a quella vigente per altri comparti dell’impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni al fine di garantirne le specifiche esigenze e caratteristiche, oggi con la norma in contestazione ha adottato un indirizzo completamente differente.

A tal proposito il giudice afferma che “il disposto dell’art. 24, comma 3, del decreto-legge 201/2011, non tiene conto della specificità del settore scolastico, nel quale per garantire il menzionato rispetto dell’ordinamento didattico e la continuità dell’insegnamento, la decorrenza del trattamento pensionistico può essere procrastinata rispetto alla maturazione dei requisiti di anzianità e contributivi, al diritto all’accesso, sfalsata rispetto all’anno solare con imposizione di una prestazione lavorativa procrastinata al 31/8 in concomitanza con l’imminente avvio dell’anno scolastico”.

In conclusione il giudice, ritenendo violate numerose norme costituzionali, ivi compreso l’art. 117 per quanto riguarda l’adesione ai principi della normativa europea, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale rinviandola al giudice delle leggi.

Roma, 6 settembre 2012

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