Concorso per Dirigente scolastico – scelta della Regione – applicazione dei benefici della L. 104/92
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, all’esito dell’udienza tenutasi in data 4.09.2019 ha accolto, con il decreto n. 2304 del 2019 che si allega, la domanda cautelare proposta ex art. 669 bis e ss e 700 cpc in corso di causa, da un vincitore del concorso per Dirigente Scolastico, beneficiario della L. 104/92, art. 33 comma 1 con un’invalidità al 70% che era stato assegnato ad un’istituzione scolastica fuori dalla Regione di appartenenza.
L’interessato aveva richiesto al Miur che i benefici della L. 104/92 fossero applicati per la scelta della Regione e, quindi, aveva individuato la regione di residenza come prima scelta.
Invero il Miur, in applicazione dell’art. 15 comma 3 del 3 del Bando, norma di rango secondario che non può certo violare una norma primaria, di natura speciale, ha assegnato al vincitore la sesta regione dal medesimo indicata, ditalchè solo l’USR di detta regione ha potuto applicare la normativa e quindi assegnargli un’istituzione scolastica molto lontana, ovviamente, dalla regione di residenza ove, peraltro, il vincitore si sta sottoponendo a cure mediche non rinviabili.
Il provvedimento odierno è un provvedimento cautelare, ma il ricorrente sin da subito in forza di detto provvedimento potrà prendere servizio nella scuola il cui posto era vacante e disponibile nella regione di residenza, tanto che era stato dato a reggenza.