Tribunale di Salerno – Sentenza n. 535-2019 del 28 marzo 2019

Riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera del personale tecnico amministrativo (c.d. “personale Ata”).

Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, giudice Dott.ssa Anna Maria D’Antonio, ha accolto la domanda dei ricorrenti, appartenenti al profilo ATA, avente ad oggetto il riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera. Oggetto principale della causa è stata l’impugnativa del decreto di ricostruzione della carriera con consequenziale richiesta di disapplicazione del D.P.R. 399/1988 e del D.Lgs. n. 297/1994 perché in contrasto con la normativa europea.

La sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, è molto interessante in virtù di molteplici profili, difatti:

  • Il Tribunale di Salerno ha ritenuto motivatamente di discostarsi dall’interpretazione fornita dalla C.G.U.E. con la sentenza del 20 settembre 2018 – VI sez. (pronuncia Motter), difatti, ha considerato che per quanto attiene, tuttavia, la ricostruzione della carriera del personale ATA , la pronuncia della Corte di Giustizia, al pari dei principi in essa affermati, non risultano applicabili. Non è, infatti, applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell’art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell’art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete);
  • Inoltre, il Giudice del Lavoro, in merito alla prescrizione eccepita dall’Amministrazione, ha evidenziato che avuto riguardo al petitum oggetto del ricorso (riconoscimento per intero , ai fini giuridici , previdenziali ed economici dell’anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo prestati), occorre osservare che la anzianità di servizio del lavoratore non è uno status (od un elemento costitutivo di uno status) di quest’ultimo, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale che caratterizza il rapporto di lavoro e che – in quanto fatto giuridico- integra il presupposto di fatto di distinti specifici diritti (quali quelli all’indennità di anzianità o alla retribuzione), per cui non è suscettibile di un’autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti predetti, che su essa si fondano. Di conseguenza l’anzianità di servizio può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale;
  • Senza dubbio, tale fattispecie ha rappresentato una novità per il Tribunale di Salerno.

Avv. Gianfranco Nunziata

(Foro di Salerno)