L’indennità di funzioni superiori di DSGA deve essere corrisposta integralmente.
Il Tribunale di Roma con la recente sentenza del 22 gennaio 2015 su un ricorso proposto dagli avv.ti Francesco Americo e Filippo Aiello della FLC CGIL, non accoglie l’interpretazione fornita dall’Amministrazione circa il diniego di procedere al pagamento della posizione economica in godimento dell’assistente amministrativo che svolge le funzioni di DSGA.
Infatti, secondo il giudice, il MEF trascura il dato letterale della sequenza contrattuale ove non viene previsto alcun assorbimento della suddetta posizione economica.
In sostanza, l’Amministrazione faceva affidamento sulle indicazioni fornite dalla nota IGOP, che in relazione alle funzioni espletate dal personale ATA con incarico di DSGA ed al trattamento economico da riconoscere in loro favore relativamente agli anni 2010/2011 e 2011/2012, richiama una modalità di riconoscimento dell’indennità di funzioni superiori irragionevolmente diversa rispetto a quella stabilita dall’art. 69 del CCNL del 04 agosto 2005del In particolare essa dispone che: “compete una retribuzione – dalla quale detrarre l’eventuale emolumento percepito in base alla posizione economica orizzontale – che, pur se il criterio di determinazione è stabilito su base annua, va liquidata mensilmente agli aventi diritto tramite il sistema NOI PA, stante la natura di emolumento fisso e continuativo dell’indennità prevista, soggetto al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, a norma delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30.06.2011, n. 123, da parte della competente Ragioneria territoriale dello Stato”.
L’applicazione di tale disposizione, censurata dai legali, avrebbe portato all’assurda situazione in base alla quale quanto maggiore sarebbe stata la posizione economica in godimento del personale assistente amministrativo tanto minore sarebbe stata l’indennità di funzione superiore corrisposta. Quindi, l’anzianità di servizio posseduta, rappresenterebbe un elemento che incide in maniera negativa sulla propria professionalità.
Finalmente con la citata sentenza viene chiarito che l’amministrazione dovrà corrispondere detta indennità senza procedere ad alcuna decurtazione della posizione economica del lavoratore.