Tribunale di Roma: l’anzianità di servizio a tempo determinato deve essere riconosciuta.
L’Agenzia Spaziale Italiana, con una recente sentenza del dicembre 2014, viene condannata dal Tribunale di Roma a riconoscere in favore di un suo dipendente a tempo indeterminato, l’anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato dal 1993 al 2004 e quindi alla ricostruzione di carriera con il pagamento delle relative differenze retributive.
L’avv. Francesco Americo dello Studio Legale Associato Apalex ha richiamato l’attenzione del giudice in merito alla violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE in materia di discriminazione ed in particolare della clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro in base al quale: “ Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Al punto 4 si prevede altresì che: “ I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Prosegue il giudice evidenziano che: “ Alla luce della normativa comunitaria descritta e dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea, la circostanza che l’odierno ricorrente abbia prestato per anni in favore dello stesso ente in relazione a figura professionali assimilabili attività lavorativa prima di essere definitivamente assunto, non può rimanere priva di effetti, in quanto la direttiva 1999/70/CE impone di considerare l’attività lavorativa del lavoratore a termine alla stessa stregua di quella svolta con contratto a tempo indeterminato e con applicazione dei relativi istituti contrattuali, vietando discriminazioni che possano conseguire dalla mera circostanza della stipula di contratti a termine. Pertanto il lavoratore che abbia lavorato per una stessa amministrazione per un determinato arco temporale in esecuzione di uno o di una pluralità di contratti a termine non può essere trattato sotto il profilo retributivo in maniera deteriore rispetto ad altro lavoratore che abbia lavorato per un tempo equivalente ma che sia assunto con contratto a tempo indeterminato”.
Risulta chiaro come il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, abbia fatto propri i principi affermati dalla Corte di Giustizia e riconosciuto al lavoratore, ai fini dell’anzianità di servizio, il periodo di lavoro prestato con contratti a termine nonchè condannato la medesima Asi al pagamento delle spese legali.