Tribunale di Roma – Ordinanza del 19 marzo 2018

Procedura di mobilità territoriale a.s. 2017/2018 – Riconoscimento della precedenza ex art. 33 L. n. 104/92 – Attuazione ex art.669 duodecies c.p.c. della ordinanza cautelare di accoglimento.

 

Con la recente ordinanza del 19.03.2018 il Giudice del Lavoro di Roma ha rilevato la mancata attuazione della precedente ordinanza cautelare con la quale aveva ordinato alla Amministrazione scolastica di rivalutare la domanda di mobilità territoriale presentata dalla docente per l’anno scolastico 2017/18, riconoscendole la precedenza prevista dall’art.33, legge n. 104/1992 e disponendone il trasferimento in una delle sedi prioritariamente indicate nella domanda di mobilità.

Il Tribunale, in primo luogo, ha evidenziato che a seguito della novella del 2005 i provvedimenti cautelari hanno carattere tendenzialmente stabile, essendo la fase di merito soltanto eventuale. Ha, altresì, rilevato che nel caso di specie la ordinanza cautelare era divenuta definitiva per mancanza di reclamo nel termine di legge, per cui ha assegnato all’Amministrazione Scolastica il termine di giorni dieci per l’attuazione della stessa ordinanza, contestualmente nominando il Commissario ad acta per provvedere, in caso di perdurante inadempimento, alla effettiva rivalutazione della domanda di mobilità, con riconoscimento della precedenza ex L. n.104/92, ed al trasferimento della docente nella sede scolastica prioritariamente indicata nella domanda di mobilità.

Avv. Ester Perifano
Avv. Salvatore Maria Antonelli