Tribunale di Reggio Emilia – Sentenza del 10-10-2002

Riduzione dell’ora di lezione – obbligo di recupero – insussistenza.

(Sentenza tratta da: http://www.filins.it/Ora_di_lezione_-_Durata.doc)

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Giudice del lavoro 10.10. 2002

Il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia individuale in materia di lavoro iscritta al n.1481/00 C.L.al n.1481/C.L.
Promossa da (…)
contro (…)
-Avente ad oggetto: riduzione d’orario ed obbligo per i docenti di recupero di parte di detta riduzione.
– Decisa all’udienza del 01/10/2002 sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite.
– Per i ricorrenti: “Piaccia all’I.llo Giudice del Lavoro, contrariis reiectis accertarsi sulla base di quanto indicato in narrativa, l’illecita/o , quanto meno l’illegittimità, ai fini della sua disapplicazione, dell’ordine di servizio emanato dal dirigente scolastico dell’I.(…)in data 8 gennaio 2000 (prot.n.79/C2) in positivo del recupero da parte di ricorrenti delle frazioni di unità oraria di lezione non effettuate in conseguenza della disposta riduzione dell’0unità oraria di lezione;
– accertarsi e dichiararsi, conseguentemente, l’assenza del suddetto obbligo di recupero orario da parte dei ricorrenti e, per l’effetto il diritto al pagamento ex art. 70 Ccnl comparto scuola, siglato in data 4/8/1995 delle ore di lavoro prestate in attuazione del predetto ordine di servizio; come risultante dal prospetto allegato alla comunicazione del Capo d’Istituto del 27/11/1999 avente ad aggotto”recupero orario d’obbligo” (doc.n.9)
– condannarsi conseguentemente l’I.(…) nella persona del Capo d’Istituto al pagamento a favore di ciascun ricorrente delle retribuzioni corrispondenti alle ore di lavoro suddette, sulla base dei criteri di cuoi all’art.70 del Ccnl predetto, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste sino al saldo con vittoria di spese competente ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatali.
– per l’Istituto convenuto voglia l’Ill.mo Giudice del Lavoro contrariis reiectis,
-in via pregiudiziale dichiarare la nullità del mandato alle liti e per l’effetto dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio0,
– in subordine, in linea preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’I.(…)
– in ulteriore subordine nel merito rigettare il ricorso avversari siccome infondato in fatto ed in diritto, previa eventuale attivazione del procedimento di accertamento pregiudiziale di cui all’art.68-bis D.Lgs 03/02/1993 n.29 sull’interpretazione dell’articolo 41 Ccnl comparto scuola 4/8/1995 e dell’accordo collettivo 17/9/1997 di interpretazione autentica dello stesso art.41 in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sgomberato rapidamente il campo dalle eccezioni preliminari di parte convenuta, in quanto la procura di lite dei ricorrenti, pur rilasciata su foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, si considera apposta in calce all’atto medesimo (art.83 c.p.c. quale novellato nel 1997) ed in quanto il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto convenuto in persona del dirigente sostenuto assumendo legittimato il Ministero della Pubblica Istruzione, deve essere respinto sulla base del disposto dell’art.6 del D.L.vo n.29/93, a tenor del quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali ” promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere” relativamente alle controversie relative a tutti gli atti e provvedimenti da loro adottati non suscettibili di ricorso gerarchico , nonché in forza della considerazione che l’istituto scolastico convenuto aveva acquistato piena autonomia dal Ministero, con conseguente assunzione della personalità giuridica siccome organico funzionale indipendente in ragione dei parametri di dimensionamento correlati al numero minimo di alunni iscritti fissato con decreto ministeriale , già all’epoca dei fatti in attuale contestazione e prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n.275/99 avente statuito la definitività dei provvedimenti delle istituzioni scolastiche tutte e la loro non assoggettabilità a ricorso gerarchico innanzi al Ministero della P.I., nel giudizio – promosso nei confronti dell’I. (…) dai ricorrenti identificati in epigrafe, al fine di vedere accolte le conclusioni piure in epigrafe riportate – resta da affrontare il merito del contendere, propriamente identificabile nella necessità di stabilire se la deliberata riduzione dell’unità oraria di lezione da 50 a 60 minuti (45 minuti per l’ultima sesta ora) comporti o meno l’obbligo per i docenti al recupero della riduzione di orario relativa alle ore intermedie (dalla seconda alla quinta) come imposto dall’Ordine di servizio del Preside in data 8 gennaio 2000. Al suesposto quesito il Giudicante ritiene debba darsi risposta negativa.Incontestato che la riduzione di orario in discorso trova causa nella volontà di sopperire, alla difficoltà, ingenerata dagli orari dei pubblici trasporti, degli studenti di fruire di adeguati spazi temporali di studio domiciliare, ove sia mantenuta un’unità oraria di lezione di 60 minuti tale da imporre lunghi tempi di attesa dei mezzi di pubblico trasporto o, al limite, l’impossibilità di utilizzarli, diviene evidente come il rimedio prescelto abbia l’effetto di far assurgere la cenata difficoltà a causa di forza maggiore determinata da motivi estranei alle esigenze didattiche (come tale regolata dall’art.41/4 del Ccnl 4/8/1995, dall’accordo di interpretazione autentica in data 1/7/1997 e dalle circolari n.243/1979 e 192/1980 dall’accordo espressamente richiamate) Non pare superfluo sottolineare come la riferita conclusione trovi una pur parziale riconoscimento nell’O.d.S. contestato che esclude per le riduzioni di orario relative alla prima e alla sesta ora l’obbligo di recupero, cos’ riconoscendo, limitatamente a dette ore, la causa di forza maggiore e, quindi, l’inesistenza di un obbligo di recupero delle riduzioni orarie.
Proprio in ciò a ben vedere, consiste il vizio logico affliggente il provvedimento. Questo sarebbe impeccabile se la deliberata riduzione di orario (come astrattamente possibile) concernesse soltanto la prima e la sesta ora e mantenesse inalterata la durata delle ore intermedie, siccome non utili al fine di sopperire alla difficoltà-causa di forza maggiore per motivi extradidattici identificata da rimuovere; in siffatta ipotesi, peraltro non essendovi riduzione della durata delle ore intermedie, all’impeccabilità astratta del provvedimento si accompagnerebbe una sua totale superfluità pratica. Quanto testè considerato (in sé non strettamente necessario, non essendo questo il thema decidendi) vuole rimarcare e sottolineare come – allorché la medesima difficoltà – causa di forza maggiore venga affrontata e risolta mediante una riduzione di tutte le unità orarie della giornata scolastica (il che, sia chiaro, è questione diversa da quella che si proponga di stabilire se la cenata difficoltà sia stata correttamente identificata dagli organi scolastici come effettiva causa di forza maggiore) – la identificata causa di forza maggiore non possa, per ineluttabile necessità logica investire soltanto le riduzioni orarie previste per la prima e per la sesta ora (quelle disciplinanti ed influenti in via immediata sull’orario di accesso alla scuola e di uscita dalla scuola), ma debba anche investire le riduzioni di orario previste per le ore intermedie, indiscutibilmente funzionalmente indispensabili per il conseguimento del perseguito risultato di determinare un orario di entrata e, soprattutto di uscita compatibile con le esigenze di trasporto e di studio degli studenti: è sin troppo ovvio osservare che gli orari di entrata e di uscita traggono determinazione soltanto in minima parte dalla riduzione della prima e sesta ora , in parte ben maggiore dalla riduzione (40 minuti complessivi) delle ore intermedie. Se così è – come in effetti è – la causa di forza maggiore investe di sé le riduzioni di orario relative a ciascuna ora , con la conseguenza che non residuano ore per cui possa affermarsi obbligo dei docenti al recupero della riduzione d’orario e con l’ulteriore conseguenza che l’O.d.S. contestato ( e prima ancora il parere fornito dall’avvocatura dello Stato) deve affermarsi errato e illegittimo. Ne segue la condanna dell’istituto convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai singoli ricorrenti, in relazione alle ore di lavoro singolarmente prestate in esecuzione del cennato O.d.S. la retribuzione spettante ex art.70del ccnl4/8/1995 di comparto (sul punto non vi è contestazione) con poste di credito maggiorate dalla periodica maturazione e sino al saldo, di separatamente conteggiati rivalutazione monetaria e interessi legali e spese di giudizio, nella liquidazione di dispositivo e con la chiesta distrazione, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l’art.424 c.p.c. a definizione del giudizio, contrariis reiectis dichiarata non sussistente per i docenti l’obbligo di recupero della parte intermedia della riduzione dell’orario scolastico giornaliero disposto per cause di forza maggiore o comunque non concernenti esigenze didattiche e, di conseguenza, dichiarato illegittimo l’ordine di servizio imponente il detto recupero, dichiara tenuto e condanna l’istituto convenuto, in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere ai singoli ricorrenti, in relazione alle ore di lavoro singolarmente prestate in attuazione del cennato ordine di servizio, la retribuzione ex art.70 CCNL 4/8/1995 di comparto, composte di credito maggiorate, dalla periodica loro maturazione, di separatamente conteggiati rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo condanna l’istituto convenuto a rifondere ai difensori dei ricorrenti le spese di giudizio che liquida in euro 3000,00 per competenze ed onorari e di euro 300,00 per spese.

Reggio Emilia, 02/10/2002
Depositato in cancelleria il 10 ottobre 2002