La cancellazione dalle “graduatorie ad esaurimento” per non aver presentato domanda di permanenza per uno o più periodi precedenti non può quindi considerarsi causa ostativa alla possibilità di essere reinserito nelle GAE 2014/17.
Tribunale di Reggio Calabria – Sentenza n. 64/2016 pubbl. il 20/01/2016
L’avvocato Domenico Ligato del foro di Reggio Calabria ha ottenuto una sentenza favorevole per un docente che era stato cancellato dalle “graduatorie ad esaurimento” per non aver presentato domanda di permanenza per uno o più periodi precedenti.
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria ha accolto le tesi dell’avv. Domenico Ligato, sostenendo che l’omesso aggiornamento della graduatoria non può quindi considerarsi causa ostativa alla possibilità di essere reinserito nelle GAE 2014/17.
L’Ambito Territoriale di Reggio Calabria ha prontamente eseguito la sentenza disponendo con decreto “il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso richiesta per la provincia di Reggio Calabria per il triennio 2014-2017, con decorrenza e posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di cancellazione”.