Tribunale di Reggio Calabria – Ordinanza n. 2568-2016 del 12 febbraio 2016

Trib. Reggio Calabria in composizione collegiale.

E’ illegittima l’assegnazione ad un docente di un numero esorbitante di classi rispetto agli altri docenti.

Per violazione del principio di correttezza e buona fede.

 

Assegnazione docenti alle classi. Legittimazione passiva istituto scolastico. Esclusione. Poteri di gestione del personale ex art.25 D. Lgs n.165/2001. Sussistenza. Applicabilità principi generali di correttezza e buona fede. Sussistenza. Applicabilità  principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost. Sussistenza. Periculum in mora. Sussistenza.

 

Con un’interessante pronuncia, il Tribunale di Reggio Calabria entra nel merito della vexata quaestio dell’assegnazione dei docenti alle classi.

Com’è noto, la materia è regolata dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994, secondo cui il Consiglio d’istituto “indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti”, nonché dall’art. 7, comma 2, norma cit., secondo cui il Collegio dei docenti “formula proposte al direttore didattico o al Preside  per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti”.

A seguito dell’approvazione del D.Lgs. n. 165/2001 (e prima ancora con l’introduzione della figura del Dirigente Scolastico), si è assistito ad una sorta di disapplicazione tacita della normativa citata, anche perché – con il passaggio della giurisdizione alla magistratura del lavoro – la giurisprudenza ordinaria si è mostrata scarsamente incline a censurare provvedimenti gestionali del Dirigente scolastico/datore di lavoro in considerazione del fatto che era arduo individuare in una diversa assegnazione delle classi un profilo di danno civilisticamente apprezzabile.

Si è così diffusa l’idea di un potere “discrezionale” in capo al Dirigente Scolastico nell’assegnazione dei singoli docenti a questa o quella classe o sezione, a un corso anzichè l’altro, persino ad una disciplina piuttosto che ad un’altra (sempre che ovviamente il docente sia in possesso del relativo titolo).

Tali decisioni vengono in molti casi adottate senza il preventivo parere degli organi collegiali competenti -e in alcuni casi persino in violazione dei criteri stabiliti da detti organi-, con sostanziale “tolleranza” da parte dell’autorità giudiziaria.

La pronuncia in esame appare meritevole di attenzione in quanto potrebbe squarciare un varco in una zona grigia della gestione del potere all’interno degli istituti scolastici.

Chi scrive non ha nascosto le proprie perplessità di fronte ai recenti interventi del legislatore in subiecta materia (v. l. n. 107/2015) che hanno ampliato ulteriormente i poteri dei Dirigenti scolastici, attraverso l’istituto della “chiamata diretta” o con  il potere di elargizione di un bonus premiale ai docenti “meritevoli”.

Trattasi di situazioni in cui risulta arduo l’esercizio di un adeguato sindacato giurisdizionale, quando in passato – con molta più trasparenza- le assunzioni venivano effettuate in base a graduatorie di merito e i compensi attribuiti sulla base di attività debitamente certificate.

Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale ha ricordato che in materia di pubblico impiego- tanto più in virtù del disposto di cui all’art.97 Cost. secondo cui “devono essere assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”- anche in caso dell’esercizio di poteri datoriali, vigono pur sempre i principi di correttezza e buona fede.

Sulla base di quanto sopra, avendo verificato che alla stragrande maggioranza dei docenti della classe di concorso Matematica e Fisica erano state assegnate solo 3 classi mentre al ricorrente (docente oltre tutto con maggiore anzianità di servizio) ne erano state assegnate ben 6, il Tribunale di Reggio Calabria ha osservato che vi era stata una “sproporzionata e immotivata” determinazione dirigenziale senza che l’Amministrazione “abbia fornito in questa sede adeguata, logica e pertinente giustificazione” .

Pur non entrando nel merito rispetto ad un lamentato intento discriminatorio nei confronti del docente ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che l’atto gestionale determinava un’oggettiva disparità di trattamento ed un ingiustificato sacrificio di interessi del singolo dipendente rispetto agli altri colleghi.

Riconosciuta la sussistenza del periculum, il tribunale calabrese ha accolto il ricorso d’urgenza, condannando l’amministrazione alla refusione delle spese di lite.

                                                                   Avvocato Francesco Orecchioni