Le ore di lezione in sostituzione, anche se ridotte a 50 minuti per cause di forza maggiore, vanno retribuite per intero.
La retribuzione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo è condizionata all’effettiva prestazione, ma, se questa è resa, non è commisurata a 50 minuti per ogni ora di lezione aggiuntiva, se la riduzione della durata delle ore di lezione è stata determinata da motivi estranei alla didattica, e connessi alle esigenze degli studenti pendolari.