Tribunale di Ragusa – Ordinanza del 27.03.08

Il superamento del limite di 26 alunni per classe di cui al D.M. 26 agosto 1992 si sottrae a censure in quanto:
– il paventato pericolo sussiste anche nel rispetto della soglia massima di tolleranza, per la ridotta estensione delle singole aule in rapporto al numero degli alunni;
– gli eventi catastrofici sono notoriamente rari, non preventivabili e non localizzabili;
– ha pari dignità costituzionale il diritto alla riduzione ex lege degli organici degli insegnanti in un complessivo quadro di riduzione della spesa pubblica.

 

Il superamento del limite di 26 alunni per classe di cui al D.M. 26 agosto 1992 si sottrae a censure in quanto il paventato pericolo per la sicurezza dei docenti e degli discenti in caso di evacuazione improvvisa dell’istituto per calamità (incendio, terremoto etc.) rimarrebbe tale pur nel rispetto della soglia massima di tolleranza, per la ridotta estensione delle singole aule in rapporto al numero degli alunni.

Addurre a sostegno del paventato pericolo di lesione di diritti inviolabili la semplice possibilità di eventi catastrofici, che sono notoriamente rari, non preventivabili e non localizzabili appare un escamotage per aggirare la giurisdizione del TAR (chissà poi perché) ed adire direttamente il giudice ordinario alla ricerca di uno strumento che consenta di superare più agevolmente i non condivisi provvedimenti della PA e, soprattutto, di ampliare surrettiziamente il numero degli insegnanti assumendi.

Sussiste pari dignità costituzionale del diritto contrapposto dalla PA resistente (riduzione ex lege degli organici degli insegnanti in un complessivo quadro di riduzione della spesa pubblica, inscrivibile nell’ambito dell’art. 97 cost.).

 

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Tribunale di Ragusa – Ordinanza del 27.03.08

 

IL TRIBUNALE DI RAGUSA

riunitosi in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati:
1) dr. Michele Duchi presidente
2) dr Salvatore Barracca giudice rel.
3) dr. Vincenzo Ignaccolo giudice

per decidere sul reclamo ex art. 669 terdecies cpc proposto con ricorso depositato il 18.1.2008 da xxxx, prof. xxx, prof. xxx e xxx, quale genitore dell’alunna xxx iscritta alla classe xxx della Scuola Media” Psaumide ” di S. Croce Camarina, nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Palermo e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, entrambi uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, avverso l’ordinanza in data 3.1.2008 con cui il Giudice del Lavoro in sede ha rigettato il ricorso ex art. 700 cpc dei ricorrenti suddetti inteso ad ottenere l’istituzione di una ulteriore classe prima presso la Scuola Media statale “Psaumide” di S. Croce Camerina per il corrente anno scolastico 2007/2008;
– esaminati gli atti di causa e letta la memoria di costituzione del reclamato Ufficio Scolastico Provinciale, sciogliendo la riserva formulata all’udienza camerale del 20.3.2008, ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

Ritenuto anzitutto che il provvedimento impugnato, motivato in maniera corretta ed adeguata, si sottrae alle censure dei reclamanti in quanto:

– giustamente è stato evidenziato dal primo giudice che il lamentato sovraffollamento di 4 classi ( due di 28 e due di 29 alunni) è di poco superiore al limite normativo massimo delle 27 unità, dal momento che il paventato pericolo per la sicurezza dei docenti e degli discenti in caso di evacuazione improvvisa dell’istituto per calamità (incendio, terremoto etc.) rimarrebbe tale pur nel rispetto della soglia massima di tolleranza stante che, come rilevasi dalle prodotte relazioni degli insegnanti e del responsabile della sicurezza redatte in occasione delle prove di evacuazione effettuate nell’ottobre e nel novembre 2007 (dalle quale peraltro risulta che due classi hanno 27 alunni e altre due 28 e non già 29), l’ostacolo più consistente ai comodo e pronto deflusso della scolaresca e dei docenti è rappresentato più che altro dalla ridotta estensione delle singole aule in rapporto al numero degli alunni, che potrebbe essere accettabile solo se ogni classe fosse composta da non più di 20 unità;

– che per radicare la giurisdizione dell’AGO pur in presenza di pubblici servizi caratterizzati dall’esercizio di poteri autoritativi (come appunto quello scolastico), riguardo ai quali vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ( estesa quindi ai diritti soggettivi) ex art. 33 D.lgs. 80/1998, sostituito dall’art. 7 L. 205/2000 e nel testo risultante dalla sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, basta prospettare la violazione di diritti primari costituzionalmente garantiti (quale appunto quello alla incolumità individuale inteso come articolazione di quello alla salute tutelato dall’art. 32 cost.), tuttavia occorre che contestualmente si alleghi e si dimostri, dopo, la indispensabilità di interventi della PA resi necessari da seri e oggettivi motivi di urgenza al fine di scongiurare concreti pericoli per la vita o l’incolumità, in difetto di che la domanda non può che essere rigettata nel merito (v. la parte motiva di Cass. S.U. 17461/2006);
– che, francamente, addurre a sostegno del paventato pericolo di lesione di diritti inviolabili la semplice possibilità di eventi catastrofici, che sono notoriamente rari, non preventivabili e non localizzabili (altro che il pregiudizio imminente richiesto dall’art. 700 cpc per la cautela innominata), appare un escamotage per aggirare la giurisdizione del TAR (chissà poi perché) ed adire direttamente il giudice ordinario alla ricerca di uno strumento che consenta di superare più agevolmente i non condivisi provvedimenti della PA e, soprattutto, di ampliare surrettiziamente il numero degli insegnanti assumendi;

– che a tale stregua difetta anche l’estremo del fumus boni iuris, senza contare l’assoluta inutilità di un provvedimento cautelare concesso ad anno scolastico quasi concluso e la pari dignità costituzionale del diritto contrapposto dalla PA resistente (riduzione ex lege degli organici degli insegnanti in un complessivo quadro di riduzione della spesa pubblica, inscrivibile nell’ambito dell’art. 97 cost.);

– che le spese non possono che seguire la soccombenza alla luce della caparbietà mostrata dai reclamanti nonostante la evidente correttezza del reclamato provvedimento recettivo.

 

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e condanna i reclamanti xxx, prof. xxx, prof. Xxx e xxx quale genitore dell’alunna xxx iscritta alla classe 1^ della Scuola Media ” Psaumide ” di S. Croce Camarina, in solido, a rifondere all’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa le spese della presente fase, che liquida in complessivi euro 500.

Così deciso in Ragusa il 27 marzo 2008
Il Presidente