Il superamento del limite di 26 alunni per classe di cui al D.M. 26 agosto 1992 non determina alcun concreto pericolo di danno grave e irreparabile, giacchè il dedotto soprannumero di studenti (pari a qualche unità per ciascuna aula) si rivela con tutta evidenza non idoneo a cagionare di per sè pregiudizi di qualsivoglia natura, in quanto il paventato pericolo di danno, ove realmente esistente, resterebbe tale pur in presenza di classi di 26 persone per ciascuna aula.
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Tribunale di Ragusa – Ordinanza del 02.01.08
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Giudice, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede,
rilevato
che gli odierni ricorrenti, premessa l’illegittimità della mancata autorizzazione, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo, della istituzione di una nuova classe di 1^ media per l’anno scolastico 2007/2008, come richiesto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Psaumide di Santa Croce Camerina, chiedono la condanna dell’amministrazione resistente “alla rimozione della situazione di danno e di pericolo attraverso la istituzione della classe richiesta in applicazione della normativa vigente, con l’adozione di ogni provvedimento idoneo a tal fine”;
che, riguardo al requisito del periculum in mora, viene evidenziata In ricorso la sussistenza di “una gravissima lesione di beni primari costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute … ed alla correlata sicurezza degli studenti che frequentano le classi e dei docenti che vi prestano servizio”;
che, alla stregua della prospettazione attrice, l’illegittimità del censurato comportamento dell’amministrazione scolastica deriverebbe dalla violazione della disciplina ministeriale statuente un affollamento massimo di 26 persone per ciascuna aula, laddove – nell’ipotesi in discorso – esisterebbero due classi con 28 alunni (ed un docente) e due classi con 29 alunni (ed un docente), oltre che una classe ulteriore con 21 alunni ivi compreso un alunno handicappato con relativo docente di sostegno;
che la situazione testè descritta non determina, ad opinione del giudicante, alcun concreto pericolo di danno grave e irreparabile, giacchè il dedotto soprannumero di studenti (pari a qualche unità per ciascuna aula) si rivela con tutta evidenza non idoneo a cagionare di per sè pregiudizi di qualsivoglia natura;
che, in altri termini, il paventato pericolo di danno, ove realmente esistente, resterebbe tale pur in presenza di classi di 26 persone per ciascuna aula;
che, alla luce dei superiori rilievi, il ricorso va rigettato per carenza del requisito del periculum in mora, rendendosi per ciò stesso vana la disamina inerente alla probabile fondatezza del ricorso;
che stimasi equo compensare tra le parti le spese processuali;
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese processuali. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Ragusa, 2 gennaio 2008.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)