Richiesta di trattenimento in servizio di docente in presenza della massima anzianità contributiva – diniego senza motivazione ed in carenza di atti organizzativi di carattere generale – illegittimità per contrasto con la normativa di legge, costituzionale ed eurounitaria.
Tribunale di Pistoia – Sentenza n. 368/2018
Se è vero che l’Amministrazione ha facoltà e non obbligo di accogliere le domande di trattenimento in servizio dei dipendenti ex art. 72 comma 11 d.l. 112/2008 conv. con modifiche con l. 133/2008, è altresì vero che tale facoltà , per risultare legittima, deve essere esercitata motivatamente e ciò ancor più laddove sia mancato un atto organizzativo di portata generale volto a stabilire principi e criteri da adottare di fronte a tali richieste di trattenimento in servizio.
In mancanza, come nel caso di specie, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è da considerarsi illegittima in quanto confliggente con i principi di buona fede e correttezza tra i contraenti, di buon andamento di imparzialità della P.A. e finanche di non discriminazione tra i dipendenti sulla esclusiva base dei loro dati anagrafici (direttiva 78/2000 CE).
In applicazione di tali principi il Tribunale di Pistoia ha accolto la domanda della ricorrente condannando il MIUR a pagare le differenze retributive ed i relativi accessori.