L’assegnazione provvisoria su posto di sostegno deve essere concessa anche al docente privo del titolo di specializzazione.
Qualora, infatti, l’amministrazione non possa coprire tutti i posti di sostegno con personale specializzato, non può reclutare nuovo personale precario privo di titolo, se può utilizzare il personale di ruolo che ne ha fatto specifica richiesta.
Il Tribunale del Lavoro di Piacenza, con la pronuncia segnalata, si inserisce in quell’orientamento giurisprudenziale che, in modo sempre più costante e convinto, rileva l’illogicità della condotta del Miur che, in assenza di personale munito di specializzazione (cui va sempre e comunque la precedenza incondizionata), utilizza personale precario quando è disponibile personale in ruolo che ha proposto (in termini) una legittima domanda di assegnazione provvisoria per un posto di sostegno vacante.