Tribunale di Perugia – Ordinanza del 21 novembre 2011

Domanda cautelare per l’assegnazione del posto di ruolo: lo status di insegnante precaria non implica necessariamente la sussistenza di un danno grave ed irreparabile.

 

La differenza economica di trattamento tra i docenti ” precari” e quelli in ruolo, non attenendo comunque al trattamento retributivo base non può in ogni caso precludere alla ricorrente ed alla sua famiglia il diritto a conservare l’esistenza libera e dignitosa che il principio Costituzionale invocabile impone ad inemendabile garanzia del lavoratore.

Non può poi convenirsi con la difesa della ricorrente che la pronuncia in sede di merito che ella si auspica e che ha già ritualmente sin da ora indicato, comporti un mero ristoro economico non equivalente alle conseguenze dell’immediata immissione in ruolo su ordine del Giudice che oggi aziona in via cautelare.

In realtà all’accertamento della illegittimità rappresentata dalla ricorrente conseguirebbe la declaratoria del diritto alla retrodatazione della sua immissione in ruolo e, quindi, alla ricostruzione della sua carriera in termini giuridici oltre che economici.

 

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