Tribunale di Oristano – Sentenza n. 13 del 13 gennaio 2012

Contrattazione integrativa – applicazione del D.lgs. 150/2009 – insussistenza di comportamento antisindacale.

L’articolo 65 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha stabilito espressamente, al comma 1°, che la contrattazione collettiva integrativa debba conformarsi, in punto di ambiti riservati alla regolamentazione legislativa, alle disposizioni del citato decreto legislativo entro il 31 dicembre 2010, stabilendo, ancora una volta expressis verbis, al comma 2°, che in caso di mancato adeguamento le disposizioni dei contratti integrativi non possono più trovare applicazione dal 1° gennaio 2011.

La chiara scelta del legislatore è stata nel senso di prevedere l’immediata applicazione delle limitazioni normative agli ambiti prima riservati alla contrattazione integrativa, e ciò a prescindere dalla differente disciplina prevista per la contrattazione collettiva; d’altra parte tanto la contrattazione collettiva che quella integrativa sono, come è noto, sottoposte alla legge, che ben può modificarne i rispettivi ambiti.

Ne consegue che del tutto legittimamente, in applicazione del citato articolo 65 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i dirigenti degli istituti scolastici ricorrenti hanno escluso dalla contrattazione collettiva le materie previste dall’articolo 6, lettere h), i) e m) del CCNL 2006-2009, in quanto ormai normativamente sottratte alla contrattazione integrativa; di conseguenza non hanno posto in essere alcuna condotta antisindacale, avendo correttamente applicato la legge, anche in osservanza di specifiche circolari ministeriali sul punto.

(Sentenza tratta da anp.it)

 

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