Illegittima applicazione dei nuovi limiti di età e di contribuzione anche al personale scolastico in servizio che non aveva maturato i requisiti per il collocamento a riposo, sulla base della normativa previgente, al 31 dicembre 2011 – accoglimento del ricorso cautelare.
Poiché ai sensi dell’articolo 1 del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, tuttora vigente, la decorrenza del trattamento pensionistico é per legge differita all’inizio dell’anno scolastico successivo a quello nel quale la domanda è stata presentata, ritiene questo Giudice che il decreto ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012 e la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per il personale scolastico n. 23 del 12 marzo 2012, appaiano viziati da eccesso di potere (sub specie di illogicità e ingiustizia manifesta), se non da vera e propria violazione di legge, nello stabilire l’applicabilità della normativa introdotta dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge dicembre 2011 n. 214, al personale in servizio nel 2012, senza tenere conto della specificità del settore scolastico prevista dalla citata disposizione normativa, che delimita imperativamente il termine per il collocamento a riposo del personale, conservando in servizio i lavoratori maturanti i requisiti pensionistici nel corso dell’anno scolastico sino alla conclusione del medesimo.
I provvedimenti amministrativi contestati dai ricorrenti discriminano infatti irrazionalmente il personale del settore scolastico, per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è differita per legge rispetto all’epoca della presentazione della domanda, o della maturazione dei requisiti pensionistici, rispetto al restante personale pubblico, per il quale tale limitazione non è invece prevista.
Il Tribunale pertanto accoglie il ricorso, e per l’effetto dispone la provvisoria disapplicazione del decreto ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012 e della circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per il personale scolastico n° 23 del 12 marzo 2012, nella parte in cui estendono al personale scolastico il termine del 31 dicembre 2011 per l’applicazione della normativa pensionistica previgente il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge dicembre 2011 n. 214, nonché degli atti amministrativi consequenziali emanati dall’amministrazione in forza dei citati provvedimenti.
(Provvedimento tratto da Uilscuola.it)