Tribunale di Napoli – Sentenza n. 5524 del 17 settembre 2019

Valutazione servizio pre-ruolo in ricostruzione di carriera del personale docente. Va effettuato il computo “a giorni” del periodo di servizio prestato e non “a mesi”.

Potrà finalmente vedersi riconoscere e valutare – in ricostruzione di carriera – l’anno di servizio pre-ruolo prestato nell’anno scolastico 2008/09. Lo ha deciso il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro con una recentissima sentenza, con la quale il giudice partenopeo ha accolto il ricorso presentato da una docente di Scuola Primaria, Sostegno, che si era vista negare dall’Amministrazione scolastica di appartenenza la valutazione, ai fini giuridici ed economici in ricostruzione di carriera, di un anno di servizio pre-ruolo prestato per un totale di 180 giorni. I motivi della mancata valutazione di tale servizio (180 gg.) erano da rinvenire nell’adozione di un singolare criterio di calcolo “a mesi” da parte dall’Amministrazione, in presunto ossequio della delibera n. 32/1992 della Sezione di controllo della Corte dei Conti (valutazione di 30 gg. per mese senza tener conto dell’effettiva durata), il cui risultato era il riconscimento di soli 179 giorni di servizio (non 180) nell’anno scolastico considerato e, dunque, l’insuscettibilità di valutazione del periodo ai fini della ricostruzione di carriera, ai sensi dell’art. 11, comma 14 della Legge n. 124/1999.

Il ricorso, patrocinato dall’Avvocato Daniele Graziano del Foro di Napoli, è stato accolto poiché il Giudice ha aderito totalmente alle tesi difensive proposte, stabilendo che “A tal proposito l’art. 489, comma 1 del D.Lgs. n. 297/1994 …e l’art. 11, comma 14 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, quale normativa tuttora vigente in materia, stabilisce che “Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni […].”, ribadendo pertanto la vigenza dell’unico criterio di calcolo da adottarsi in simili fattispecie, quello “a giorni” anziché quello “a mesi”.

La ricorrente, pertanto, ha ottenuto la condanna dell’Amministrazione alla rettifica del decreto di ricostruzione di carriera in parte qua, con riconoscimento integrale dell’anno di servizio pre-ruolo svolto, nonché il passaggio alla fascia stipendiale spettante per legge e la liquidazione degli arretrati/differenze stipendiali maturate sino alla data attuale.

Il Tribunale ha, altresì, condannato il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio.

Avv. Daniele Graziano