Tribunale di Napoli – Ordinanza del 17 dicembre 2012

TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. DISTACCATA DI ISCHIA – LAVORO

Ordinanza cautelare del 17.12.2012

PERSONALE A.T.A. – CONTRATTI A TERMINE – RITARDO IMPUTABILE ALL’AMMINISTRAZIONE NELLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE – POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN ORGANICO – SUPPLENZE CONFERITE DOPO IL 31 DICEMBRE E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE – ILLEGITTIMITA’ DEL TERMINE DI SCADENZA APPOSTO AL CONTRATTO.

Nota di commento all’ordinanza del 17.12.2012 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in Funzione di Giudice del Lavoro.

L’ordinanza in commento merita di essere menzionata per aver affrontato e risolto in senso favorevole al ricorrente controverse tematiche in materia di supplenze del personale A.T.A.

La vertenza insorta con l’Amministrazione scolastica trae origine dall’annosa questione delle supplenze conferite anche dopo il 31 dicembre di ogni anno e fino al termine delle attività didattiche, ancorché riguardanti nomine su posti vacanti e disponibili in organico di diritto.

Nel caso di specie la ricorrente, già inserita a pieno titolo in qualità di assistente tecnico nella graduatoria permanente provinciale, con provvedimento del D.S. del 17.2.09, veniva individuata quale destinataria di una proposta di contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 44 del C.C.N.L., in quanto utilmente collocata nella relativa graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza.

La proposta di assunzione a t.d. veniva accettata dall’aspirante, la quale contestualmente sottoscriveva un contratto individuale di lavoro per il conferimento di una supplenza “fino al termine delle attività didattiche”, con scadenza al 30.6.2009.

Successivamente, ravvisata l’illegittimità del contratto di lavoro poiché stipulato in violazione delle disposizioni normative e regolamentari di cui all’art. 4, della Legge n°124/99 e del D.M. n°430/2000 (Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale A.T.A.), l’istante promuoveva procedura conciliativa, rimasta tuttavia infruttuosa, per cui in seguito procedeva giudizialmente mediante un primo ricorso introdotto nelle forme ordinarie ex artt. 414 e segg. C.p.c.-

In particolare, a sostegno della domanda la ricorrente deduceva, in particolare, che la supplenza riguardava un posto risultato libero e vacante nell’organico di diritto, già disponibile alla data del 1° settembre, e che l’incarico era stato ad essa attribuito solo a far data dal 17.2.09, per effetto del notevole ritardo con il quale l’Amministrazione scolastica aveva provveduto alla pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto valide per il triennio 2008/2001.

Nelle more del giudizio, con nota prot. n°763 del 01.2.2012, il Ministero dell’Istruzione ha indetto per l’a.s. 2012/2013 i concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.lgs n°297/94 (Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione), per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali permanenti concernenti i profili professionali dell’area A.T.A.-

La ricorrente, dunque, essendo già inserita in suddetta graduatoria, presentava regolare domanda di aggiornamento della propria posizione ove, nella circostanza, richiedeva l’attribuzione del punteggio spettante per il servizio fino a quel momento svolto, compreso il periodo dal 01.7.09 al 31.8.09, per il cui riconoscimento, anche ai fini economici, aveva già interposto l’azione giudiziaria predetta.

Dinanzi al mancato riconoscimento di tale periodo di servizio e del relativo punteggio, l’aspirante risultava collocata in graduatoria in posizione non utile per il conseguimento di ulteriori incarichi di supplenza o per eventuali immissioni in ruolo, il tutto con evidenti ripercussioni negative nella sfera patrimoniale soggettiva e familiare.

Dinanzi al concreto pericolo che, nelle more del processo ordinario, i posti individuati come disponibili per le immissioni in ruolo o per il conferimento delle supplenze potessero essere ricoperti da altri aspiranti meglio collocati in graduatoria, con conseguente consolidamento di posizioni individuali soggettive ancorché illegittime, l’istante ha introdotto ricorso d’urgenza in corso di causa ex artt. 669 quater e 700 c.p.c., definito positivamente per la ricorrente con la pronuncia in commento.

Nella fattispecie, il Giudice del Lavoro ha accolto in pieno il ricorso proposto dall’assistente tecnico, ravvisando la fondatezza sia delle doglianze dedotte nel merito del gravame, che delle argomentazioni poste a sostegno della richiesta misura cautelare.

Rilevato, infatti, che la supplenza conferita alla ricorrente riguardava un posto vacante in organico risultato disponibile già a far data dal 01.1.08, dopo una breve disamina della normativa di riferimento, il magistrato ha ritenuto sussistente il presupposto del fumus boni iuris, per cui già nella fase sommaria ravvisato l’illegittimità del termine di scadenza apposto al contratto individuale di lavoro stipulato dalla ricorrente.

Quanto al periculum in mora, ovvero al pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall’attesa della definizione del giudizio ordinario di merito (cd. pericolo da infruttuosità pratica del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento dell’attore e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a lui favorevole), il Tribunale ne ha ravvisato la sussistenza nel caso concreto, osservando che: “considerato che il riconoscimento ai fini giuridici del servizio, da intendersi come prestato anche per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009, vale ad incrementare il punteggio a cui la ricorrente ha diritto ai fini dell’aggiornamento della propria posizione in seno alle graduatorie permanenti dalle quali si attinge ai fini del conferimento di ulteriori incarichi per l’anno scolastico in corso (cfr domanda di aggiornamento prodotta), con conseguente definitiva negazione del diritto fatto valere nell’ipotesi in cui si dovessero attendere i tempi di un giudizio ordinario…”.

 

Avv. Antonio Rosario DE CRESCENZO