Precari della scuola: per il Tribunale di Napoli sussiste incompatibilità tra la normativa italiana e i principi europei in materia di contratto a termine.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha chiesto alla Corte Europea di pronunciarsi in merito alla compatibilità europea della disciplina interna in materia di contratto a tempo determinato nel comparto scuola.
La sentenza n. 10127/2012 della Corte di Cassazione, che aveva sbrigativamente escluso tale contrasto, lungi dal risolvere la vexata quaestio delle supplenze annuali nel comparti scuola, continua a trovare scarso seguito nella giurisprudenza di merito.
La Commissione europea ha già aperto due procedure di infrazione (2010/2045 e 2010/2124) contro lo Stato italiano per la non corretta trasposizione della Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.
Adesso è il Tribunale di Napoli a sollevare la questione chiedendo, in particolare, di pronunciarsi su una serie di quesiti che possono essere così sintetizzati:
posto che la suddetta direttiva (alla clausola 5) prevede che i singoli stati debbano prevedere specifiche misure per sanzionare l’abuso dei contratti a termine sia attraverso la conversione automatica, sia attraverso misure equivalenti, se nella normativa italiana siano appunto previste tali misure e se sia giusto operare differenziazioni tra il settore privato e il settore pubblico; inoltre, se sia giusto che uno stato modifichi con efficacia retroattiva il quadro normativo, impedendo al lavoratore subordinato di far valere i diritti derivanti dalla direttiva.
Di seguito il testo dell’argomentatissima ordinanza.