Graduatorie di circolo e di istituto – Sussiste il diritto all’attribuzione di ulteriori 12 punti per gli aspiranti che abbiano espletato il servizio militare di leva, anche se prestato non in costanza di nomina.
Nota di commento alla Sentenza n. 812-2013 resa dal Tribunale di Monza in Funzione di Giudice del Lavoro.
Con una recentissima pronuncia (sent. n. 812 del 19.11.2013) il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha riconosciuto ad un aspirante docente inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto il diritto all’attribuzione di ulteriori 12 punti, dovuti per l’espletamento del servizio militare di leva obbligatorio prestato dal ricorrente, ancorché non in costanza di nomina.
È quanto deciso dal G.d.L. dott. Di Lauro con la richiamata sentenza, grazie alla quale il ricorrente, che nell’ambito della procedura di aggiornamento dei succitati elenchi (D.M. n. 62/2011) si era visto negare il diritto all’attribuzione dell’ulteriore punteggio spettante per il servizio militare precedentemente svolto, ha ottenuto finalmente giustizia.
Secondo le motivazioni addotte con il provvedimento decisorio in commento “..il caso in esame non ricade sotto l’applicazione dell’art. 2050 del nuovo codice dell’ordinamento militare (d.lgs n. 66/2010), che stabilisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto. Come condivisibilmente evidenziato nella sentenza del Tribunale di Roma n. 5450/13 occorre infatti osservare da un lato che trattasi di norma che riguarda i pubblici concorsi (e dunque non anche le procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto – cfr. Cass. SS.UU. 8.2.2011, n. 3032 e Cons. Stato, Ad. Plen. 12.7.2011, n. 11), dall’altro che trattasi di norma generale che non può derogare alla legge speciale, rappresentata dal T.U. sulla Scuola (D.lgs n. 297/94), il cui articolo 485, comma 7, statuisce espressamente che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”.
In sintesi, nell’ambito delle graduatorie provinciali ad esaurimento e delle graduatorie di circolo e di istituto, il servizio di leva prestato anche non in costanza di nomina deve essere sempre valutato, in quanto non può trovare applicazione la norma derogatrice contenuta all’art. 2050 del Codice dell’ordinamento Militare, dedotta dall’Amministrazione scolastica a sostegno dell’impugnato diniego.
Secondo l’interpretazione data dal Tribunale, l’art. 2, comma 5, del D.M. n. 44/2011, è pertanto illegittimo e va disapplicato, nella parte in cui si discosta dal chiaro dettato della norma di fonte primaria contenuta all’art. 485, comma 7, del D.lgs 297/94.