Tribunale di Monza – Sentenza n. 288 del 12-05-2011

I permessi per motivi personali o familiari non sono subordinati ad una valutazione discrezionale da parte del dirigente.

 

Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per motivi personali o familiari, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né, tanto meno, è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.


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