La condotta antisindacale deve necessariamente caratterizzarsi per la sua idoneità del comportamento datoriale a ledere gli interessi collettivi di cui il sindacato è portatore, mentre esula dalla previsione della norma la violazione dei diritti individuali assicurati al lavoratore dalla legge o dai contratti collettivi.
Costituisce condotta antisindacale la inottemperanza agli obblighi di informazione e di contrattazione previsti dagli artt. 3 e 6 del CCNL 1998/2001.
Deve ritenersi condotta antisindacale ogni comportamento oggettivamente idoneo a ledere gli interessi collettivi di cui sono portatrici le OO.SS., non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. – L’attualità della condotta antisindacale non è esclusa dall’esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo.