Successione di contratti a termine – discriminazione – illegittimità – risarcimento del danno.
Nella sentenza in commento al docente vengono riconosciuti gli scatti biennali di anzianità a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto nonchè le differenza retributive tra ciò che ha percepito e ciò che avrebbe percepito nel caso in cui gli scatti gli fossero stati riconosciuti immediatamente.
Secondo il Tribunale “il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio non rileva in quanto tale ma in quanto proietta i suoi effetti sul piano economico a fronte di un sistema retributivo che individua il trattamento economico in rapporto agli anni di servizio prestato attraverso il meccanismo delle posizioni stipendiali. Ciò rappresenta, pertanto, un’evidente discriminazione ingiustificata ed illegittima atteso che le mansioni svolte sono esattamente identiche e che non sussiste alcuna ragione obiettiva che giustifichi un diverso trattamento”.
Del resto, continua la sentenza è la stessa direttiva CEE 1999/70 ad escludere che due lavoratori le cui mansioni sono comparabili ma che si distinguono solo per la durata del contratto possano essere trattati in modo diverso salvo il caso in cui sussistano reali ed obiettive ragioni che giustifichino tale diversità.