Tribunale di Milano – Ordinanza del 12 giugno 2013

Soccombenza virtuale e rifusione delle spese giudiziali.

 

Il comportamento del MIUR che, dopo il deposito del ricorso giudiziale, in sede di autotutela elimini gli effetti negativi del provvedimento oggetto di ricorso, non consente di emettere una pronuncia limitata al semplice accertamento della cessazione della materia del contendere; con tale pronuncia, il Giudice dovrà infatti anche condannare alle rifusione delle spese giudiziali la parte virtualmente soccombente, sulla base di una sommaria delibazione della fondatezza della domanda (nel caso specifico, conclusosi con ordinanza del Tribunale di Milano ex art. 1, comma 49, L. 92/2012, il MIUR aveva proceduto a licenziare una docente assunta con contratto a tempo indeterminato sulla base dell’attribuzione di un punteggio nuovo e inferiore rispetto a quello con cui la docente era stata immessa in ruolo. A seguito di ricorso giudiziale, il MIUR era ritornato sui suoi passi in via di autotutela, attribuendo alla ricorrente un punteggio sufficiente a consentirle di essere riassunta con effetti ex tunc; tenuto conto, pertanto, della esplicita ammissione dell’errore da parte del Ministero, lo stesso veniva ritenuto evidentemente soccombente virtuale della causa, e, quindi, tenuto a rifondere le spese del giudizio).

Avv. Marco Fusari

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