Tribunale di Lucca – Sentenza del 07 febbraio 2013

Contrattazione di istituto sui demandi dell’art. 6 del CCNL – Rifiuto di trattare – Antisindacalità.

 

( Dispositivo di sentenza emesso dal Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro).

La vicenda trae origine dal rifiuto di un Dirigente Scolastico di trattare sulle materie che l’art. 6 del vigente CCNL demanda alla contrattazione di istituto. In particolare il D.S. si rifiutava di trattare sulle materie indicate dall’art. 6 lettere h), i) ed m) e rivendicava per sè il potere di decidere in ordine alla distribuzione del salario accessorio sulla base della disciplina e dei criteri introdotti dal D.Lgs 150/2009 (cd. ” decreto Brunetta”).

La ricostruzione del Dirigente era osteggiata dalla parte sindacale sia sulla base del rilevo che il D.Lgs 150/2009 non era, per lo meno in parte qua, immediatamente applicabile dovendosi attendere il rinnovo del CCNL (mai avvenuto poichè nel frattempo impedito con altro intervento legislativo), sia sulla base del rilievo che comunque le materie oggetto di demando non erano intaccate dalla disciplina legislativa sopravvenuta, che, anche ove effettivamente applicabile, non avrebbe ridotto il perimetro della contrattazione d’istituto.

A seguito del rifiuto di trattare le strutture locali di FLC Cgil, Cisl e Cobas Scuola ricorrevano al Tribunale con procedimento ex art. 28 l. 300/1970, ottenendo un decreto dichiarativo dell’antisindacalità del comportamento del dirigente (ritualmente corredato dall’ordine di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale), sulla base del rilievo assorbente che vi era, nella medesima normativa, l’evidente volontà del legislatore di rimandare l’applicazione delle norme riguardanti la contrattazione d’istituto ad un momento successivo rispetto al rinnovo del CCNL e ritenendo tale rilievo assorbente, non scendeva all’analisi delle ulteriori questioni proposte dai ricorrenti.

Avverso tale decreto l’Amministrazione si è opposta, ma il Tribunale di Lucca ha ritenuto di confermare il dictum del decreto, condannando l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo che, in attesa delle motivazioni si legge in allegato.

La questione è tutt’ora di attualità poichè, come è noto, non solo il CCNL non è ancora stato rinnovato, ma anzi qualcuno ipotizza che il blocco imposto dalla legge ai rinnovi verrà ulteriormente prorogato.

Avv. Pierfrancesco Petroni