Diritto di permanenza in servizio oltre i limiti di età al fine di maturare la contribuzione minima utile per la pensione.
Una docente precaria era stata esclusa dalle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017 per raggiunti limiti di età nonostante ella non avesse ancora maturato il diritto alla pensione.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la docente, patrocinata dall’Avv. Simona Manca, ha ottenuto la disapplicazione del D.M. n. 353 del 22.05.2014 nella parte in cui prevede che gli aspiranti all’attribuzione delle supplenze debbano avere un’età non superiore ad anni 66 e mesi 3.
Il giudice del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, ha infatti chiarito che il divieto di trattenimento in servizio oltre il limite massimo anagrafico vale solo per i dipendenti che abbiano già maturato il diritto alla pensione e vogliano solo conseguire una maggiore anzianità contributiva, ma subisce una deroga – pienamente conforme all’art. 38 della Costituzione – nel caso di dipendenti che non abbiano ancora maturato l’anzianità contributiva minima necessaria ai fini della pensione, come nel caso della ricorrente.