Tribunale di Lecce – Ordinanza n. 47320 del 19 novembre 2015

Illegittima la cancellazione dalle GAE dei docenti che non abbiano presentato domanda di permanenza/aggiornamento negli aa.ss. successivi al 2006/2007

Ordinanza n. 47320/2015

I ricorrenti sono docenti inseriti nelle GAE della provincia di Lecce sin dall’a.s. 2006/2007 e cancellati per non aver presentato domanda di aggiornamento per gli aa.ss. successivi.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. essi, col patrocinio dell’Avv. Simona Manca, hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto ad essere reinseriti nelle predette graduatorie in occasione dell’aggiornamento disposto dal D.M. n. 235/2014.

Il ricorso è stato rigettato ma a seguito di reclamo il Collegio ha stabilito che il D.M. n. 235/2014 deve essere disapplicato nella parte in cui esclude le domande presentate dai reclamanti, essendo illegittima la loro cancellazione per non aver presentato ogni anno successivo alla loro iscrizione domanda di permanenza nelle GAE.

Secondo il Collegio, infatti, il nuovo sistema di reclutamento dei docenti ha reso non più modificabili le GAE, ponendo il divieto di nuovi inserimenti, diversamente dal passato allorquando si chiedeva ai docenti già iscritti di presentare nuova domanda di permanenza delle medesime GAE, pena la cancellazione (peraltro non irreversibile).

Pertanto, non essendo più previsto l’inserimento di nuovi docenti a partire dall’a.s. 2006/2007, non possono trovare applicazione norme relative a graduatorie che, con effetto dell’entrata in vigore della legge n. 296/2006, sono state trasformate in graduatorie “ad esaurimento” immodificabili nominativamente e solo aggiornabili in base al punteggio.

Avv. Simona Manca