La titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore e sia comunque possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso presenti nella scuola di titolarità e/o in quelle di completamento. Tale principio è stato recentemente confermato con ordinanza collegiale dal Tribunale di Lecce.