Diritto congedo parentale spettante ad ogni figlio, in caso di parto gemellare.
Il Tribunale di Latina con sentenza n. 1590/2019, ha stabilito che, in caso di parto gemellare, il diritto al congedo parentale di cui all’art. 32 del D.lgs. 151/2001, spetta per ogni figlio e, per il personale della scuola, ai sensi dell’art. 12 CCNL, è previsto un trattamento di miglior favore per cui l’indennità economica spettante è pari al 100% della retribuzione per ogni figlio.
La decisione ha annullato il provvedimento del dirigente scolastico che a fronte di un parto gemellare, aveva retribuito per intero gg. 30 ed i successivi 30 in misura ridotta al 30%.
Il Tribunale, esaustivamente motivando, ha così ritenuto:
È stato chiarito che la finalità della fruizione del congedo parentale non è tanto quella di soddisfare le “esigenze puramente fisiologiche del minore ma. specificamente, intende appagare i suoi bisogni affettivi e relazionali onde realizzare il pieno sviluppo della sua personalità sin dal momento dell’ingresso nella famiglia” (Cass. 16207/2008).
In sostanza la scelta del legislatore è quella di garantire la presenza dei genitori accanto ai figli nei primi mesi di vita e tale garanzia non può dirsi concretamente realizzata se non attraverso il parallelo riconoscimento del trattamento economico corrispondente.
In caso di parto gemellare si deve quindi ritenere che il legislatore abbia scelto non solo di assicurare una duplicazione del congedo in ragione del maggior impegno dei genitori che debbono far fronte ai bisogni affettivi dei due figli ma anche di non pregiudicare, limitandolo, i benefici di carattere retributivo che garantiscono l’espletamento dell’attività genitoriale tutelata.
È certamente veritiero che nel caso di parto gemellare il genitore, laddove usufruisca del congedo parentale, ha la possibilità di dedicare il suo tempo e le sue attenzioni, congiuntamente e contemporaneamente ai gemelli, ma altrettanto è vero che un contesto familiare con la presenza contemporanea di più bambini in tenera età comporta (o può comportare) una pluralità di problematiche che magari non si verificherebbero nel caso di un unico figlio.
D’altra parte l’introduzione in sede di contrattazione collettiva di normative più favorevoli ai genitori-lavoratori anche dal punto di vista economico, con il riconoscimento del diritto alla pienezza della retribuzione perlomeno per il primo mese di astensione dal lavoro per congedo parentale (CCNL Comparto Scuola art. 12), rappresenta anche una forma di sostegno ed incentivazione di maternità e paternità in presenza degli inevitabili esborsi che il nucleo familiare deve sostenere per il bambino: è fin troppo evidente che tali spese si moltiplicano nel caso di parto gemellare ragione per la quale pare ragionevole, anche sotto questo aspetto, ritenere che il Legislatore non volesse penalizzare quei genitori che si vengono a trovare in detta situazione.
Né appare in qualche modo giustificabile, in assenza di specifiche indicazioni del Legislatore nella normativa che regola il settore o in sede di contrattazione collettiva, che i benefici che derivano dall’istituto del congedo parentale per i genitori (specie in un contesto normativo, come detto, di favor per la famiglia) possano essere applicati per il secondo gemello solo in parte, con immotivata esclusione di alcuni aspetti.
Una lettura diversa, oltre che contrastare con il precetto sancito dall’art. 31 della Costituzione (la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose), risulterebbe palesemente illogica. Infatti il mancato riconoscimento del benefìcio richiesto, determinerebbe un’irragionevole situazione di disparità rispetto all’ipotesi in cui il genitore abbia un secondo figlio (magari a poca distanza dal primo), riconoscendosi in questo caso, senza dubbio, il vantaggio anche patrimoniale connesso al congedo parentale”.