Tribunale di L’Aquila – Sentenza n. 466 del 27 giugno 2012

Successione di contratti a termine: il Tribunale condanna l’amministrazione al risarcimento dei danni, rigetta la domanda di conversione del contratto e rinvia la trattazione della domanda relativa alla attribuzione degli scatti di anzianità all’esito del giudizio della Corte Costituzionale.

 

Il Tribunale:

– Dichiara la illegittimità dei contratti a termine stipulati in successione tra ciascun ricorrente e il Ministero dell’Istruzione successivamente al 10 luglio 2001, e per l’effetto condanna l’amministrazione convenuta al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti del risarcimento del danno in misura pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali dalla scadenza dell’ultimo contratto fino al soddisfo;

– Rigetta la domanda per la conversione del rapporto a tempo indeterminato;

– Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza, quanto all’ulteriore domanda in merito alla maturazione degli scatti di anzianità e, in generale alla ricostruzione della carriera, ai fini retributivi, contributivi e previdenziali, poiché è già stata sollevata da numerosi giudici di merito la questione di legittimità costituzionale per violazione della norma di cui all’art. 53 comma 3 L.n. 312/80 degli artt. 3,36,11 e 117 Cost. (per tutte ordinanza Corte di Appello di Firenze sez. lavoro del 13 marzo 2012) per cui, condividendosene le motivazioni sia in merito alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza, appare opportuno procrastinarne la trattazione, all’esito del giudizio della Corte Costituzionale.

 

Sentenza inviata dall’Avv. Nino Ruscitti

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