Tribunale di Lanciano – Sentenza n. 33-2019 del 15 aprile 2019

SCATTI DI ANZIANITA’ CON SEI ANNI DI ANTICIPO.

Trib. Lanciano, n. 33/2019

Rimodulazione posizioni stipendiali comparto scuola. Clausola di salvaguardia in favore del personale già assunto con contratto a tempo indeterminato. Esclusione personale con contratto a tempo determinato. Illegittimità.

Com’è noto, con l’accordo del 4 agosto 2011 sono state rimodulate le posizioni stipendiali per i dipendenti della scuola, abolendo la preesistente fascia “da 3 a 8”.

In pratica, per i neoassunti, il primo aumento di stipendio si consegue solo dopo il 9° anno di anzianità.

Con l’annotata sentenza, il Tribunale di Lanciano sancisce un importante principio: ”Il personale assunto in ruolo dopo il 2011 che abbia prima di tale data prestato servizio con contratti a tempo determinato presso il Miur ha diritto di vedersi applicare le stesse regole previste per il personale con contratto a tempo indeterminato”.

Si ricorda- a questo proposito- che l’accordo del 4 agosto 2011 ha introdotto una doppia CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA in favore del personale già in servizio alla data dell’1.9.2010 statuendo che:

2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimentodella fascia retributiva “9-14 anni”.

In forza del principio di non discriminazione, tale clausola di favore deve applicarsi anche ai dipendenti che hanno iniziato a lavorare alle dipendenze del MIUR prima del 1 settembre 2010 in forza di contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell’accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale, così come previsto dalla legge n.124/1999[1].

Ciò comporta il diritto alla corresponsione degli scatti di anzianità già dal terzo anno, con un anticipo di sei anni, rispetto a quanto avviene ordinariamente per il personale neo assunto in ruolo.

 Avvocato Francesco Orecchioni


[1]  Ai sensi dell’art.11, comma 14, della l. n.124/1999 (norma di interpretazione autentica) “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.