Tribunale di Lanciano – Sentenza n. 11-2019 del 28 gennaio 2019

 

Illegittima la riduzione delle ore di francese.

 

Tribunale di Lanciano, n. 11/2019

 

Giurisdizione. Provvedimento di determinazione organico da parte del Dirigente Scolastico. Riconducibilità alla categoria privatistica degli atti assunti con i poteri del privato datore di lavoro. Sussistenza.

Organico docenti scuola media. Art.14 D.P.R. n.81 del 2009. Applicabilità. Sussistenza .

Scelta seconda lingua comunitaria senza salvaguardia cattedra docente titolare. Illegittimità.

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Com’è noto agli addetti ai lavori, da qualche tempo i docenti di lingua francese “soffrono” un trend negativo nella scelta di tale lingua, a vantaggio di lingue più “blasonate” o comunque più richieste, quali spagnolo o tedesco.

Ciò ha spesso determinato situazioni di esubero difficilmente sanabili, attesa la contrazione del numero delle cattedre a livello territoriale e nazionale.

L’annotata sentenza è pertanto particolarmente interessante in quanto ricorda che la materia della determinazione degli organici – con particolare riferimento alle cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di I grado – è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 81/2009.

Recita la suddetta disposizione:

Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di I grado

Art. 14.

  1. In tutte le classi della scuola secondaria di I grado e’ impartito l’insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali e l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilita’ di organico e l’assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, e’ introdotto l’insegnamento potenziato dell’inglese per 5 ore settimanali complessive utilizzando anche le ore d’insegnamento della seconda lingua comunitaria. Per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell’autonomia delle scuole, e’ rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda lingua comunitaria.
  2. L’offerta dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarieta’.

Dunque, secondo la disposizione in esame, le scuole non possono introdurre nuove lingue o incrementare le ore di lingue già presenti nel quadro dell’offerta formativa, se ciò può comportare un esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria.

Ugualmente, gli Uffici Scolastici Regionali (anche nelle loro articolazioni territoriali) non possono accettare richieste di trasformazione di tali cattedre, non solo nel caso sopra descritto, ma anche qualora nella provincia vi siano docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, ovvero in soprannumero.

Tale normativa viene spesso “dimenticata” o sbrigativamente  sorvolata, in quanto si preferisce modellare l’offerta formativa sulla base delle preferenze e delle richieste dei “clienti”, vale a dire le famiglie degli allievi che si vogliono “accontentare” ad ogni costo.

In realtà, la normativa vigente ha una precisa ratio che- nel tenere conto delle esigenze di salvaguardia della titolarità dei docenti in servizio (ma non solo: anche di coloro che sono in attesa di sede definitiva o in sovrannumero sull’organico provinciale) – mira ad evitare un inutile aggravio di spese per l’erario.

Non c’è chi non veda come- in presenza di docenti soprannumerari (o destinati a diventarlo)- non ha senso proporre ulteriori lingue comunitarie (con conseguente necessità di nuove assunzioni), quando risultano già in servizio docenti con contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento della seconda lingua, che hanno comunque diritto di essere retribuiti.

Nel caso in specie, il Dirigente Scolastico modificava la cattedra di francese già presente in organico di diritto in Cattedra Orario Esterna (C.O.E.), costringendo la titolare a completare il proprio orario di servizio in altra istituzione scolastica (e in prospettiva a perdere la titolarità).

Ciò veniva fatto sia “preservando l’integrità della cattedra di Spagnolo, istituita successivamente rispetto a quella della ricorrente”, sia incrementando le ore di Tedesco (“materia priva di cattedra”), destinate ad essere coperte mediante incarichi conferiti a supplenti.

Si legge nella sentenza in esame: ”Il Dirigente Scolastico dell’Istituto, nell’elaborare la previsione dell’organico di diritto delle classi, avrebbe dovuto tutelare l’integrità della cattedra esistente, procedendo in primis a costituire la cattedra interna, formando la classe della lingua della docente titolare”.

Dunque, l’offerta formativa delle scuole non può essere elaborata a prescindere dalla dotazione organica assegnata alla scuola stessa.

In altre parole, è necessario in primis utilizzare i docenti in servizio sulla base dell’intero orario di cattedra e -solo successivamente-si potrà pensare ad allargare o modificare l’offerta formativa.

La sentenza in commento affronta peraltro anche il tema della giurisdizione, ritenendo condivisibilmente che nel caso de quo il provvedimento adottato dal Dirigente Scolastico “appare riconducibile alla categoria privatistica delle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti di lavoro, assunte dagli organi preposti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro” e  pertanto da “intendersi come atto privatistico gestionale”, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del Giudice Ordinario con il correlato “potere di adottare nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati”.

                                                                   Avv. Francesco Orecchioni