Il congedo parentale chiesto per il figlio minore di 12 anni è retribuito al 100% nei primi trenta giorni.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Grosseto, pronunciatosi con sentenza in allegato n. 216/2018, ha accolto il ricorso promosso da un docente che si era visto decurtare il trattamento economico a titolo di retribuzione e in misura corrispondente le ferie e la tredicesima per il periodo in cui si era avvalso del congedo parentale per 23 gg. In ragione del figlio minore di 12 anni.
Nella motivazione il Giudice, nonostante il parere dell’ARAN negativo, ha argomentato che l’art. 12 CCNL scuola, prevedendo una disciplina di maggior favore rispetto a quella prevista dal T.U., “va ad incidere sul dettato generale dell’art. 32 T.U. (come modificato nel 2015 con il D.lgs n. 80/15). Modificato l’assetto generale non può, a cascata, tale modifica non incidere sulla disciplina retributiva fissata dall’art. 34 senza che a tale interpretazione possa far velo – come invece propugna parte convenuta – la circostanza che l’art. 34 indichi il limite dei sei anni di vita. In particolare l’art. 34 del D.Lgs n. 151/2001 prevede infatti che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino (prima del D.lgs 80/15 fino al terzo anno), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Tuttavia l’art. 12 non opera in via generale alcuna distinzione tra i casi in cui il minore abbia più o meno sei anni. Il che comporta necessariamente che i primi 30 gg sono retribuiti per intero entro i 12 anni del bambino.