Illegittima la revoca dell’incarico di supplenza personale ATA fino alla nomina dell’avente diritto a seguito della proroga delle graduatorie di istituto
Tribunale di Grosseto – Ordinanza n. 91-2018
Il Tribunale di Grosseto, in funzione del Giudice del Lavoro, ha stabilito in via incidentale, nell’ambito di un ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. promosso da una collaboratrice scolastica che aveva ottenuto ai sensi dell’art. 59 CCNL scuola un incarico di supplenza fino alla nomina dell’avente diritto in qualità di assistente amministrativa, l’illegittimità della revoca del suddetto incarico a seguito della proroga da parte del MIUR della validità delle graduatorie di istituto per il personale ATA per l’anno scolastico corrente.
In particolare il Giudice, avuto riguardo al DM 1 dicembre 2017 n. 947 che – nel prorogare le graduatorie precedenti – ha motivato circa la sussistenza di un interesse soggettivo in capo al personale ATA attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche con contratti di lavoro stipulati “fino alla nomina dell’avente diritto” a vedere ragionevolmente definita la durata del rapporto di lavoro posto in essere, ha sostenuto che “ciò legittimava l’aspettativa del personale firmatario del contratto a tempo determinato stipulato fino alla nomina dell’avente diritto a vedersi confermato il posto appunto fino alla conclusione dell’anno scolastico.”