Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Iacobellis, in data 29 ottobre 2018 ha pubblicato la Sentenza n. 5918/18 che si allega, con la quale il giudice ha provveduto a dichiarare il diritto della nostra assistita, la quale non aveva presentato la domanda di permanenza nelle GAE per il triennio 2009/2011, ad essere reinserita nella graduatoria ad esaurimento provinciale per le assunzioni per la scuola primaria per il triennio 2014/2017, con decorrenza dal 1/9/2014 e con il punteggio maturato all’atto della cancellazione dalla stessa graduatoria con condanna dell’Amministrazione convenuta a porre in essere i conseguenti adempimenti.
La sentenza del Tribunale foggiano risulta interessante non solo in quanto riprende i principi oramai consolidati della Giurisprudenza di Cassazione in materia, ma anche in quanto ha affermato il principio per cui la previsione di una modalità telematica di presentazione della domanda di partecipazione a pubblico concorso, in quanto espressione di una mera facoltà, e non di un obbligo, non può costituire un ostacolo di diritto alla presentazione della domanda a mezzo di raccomandata, in presenza di un ostacolo di mero fatto quale il rifiuto della domanda da parte della piattaforma telematica.
Avvocati Davide e Marco Menna