Successione di contratti a tempo determinato
Tribunale di Foggia- Sentenza 5125-2015
(1) E’ legittimo il termine apposto ai contratti di supplenza temporanea del personale della scuola (docente/ata) ai sensi dell’art. 4 della Legge 03.05.1999 n. 124 in caso di supplenza su posto disponibile ma non vacante, laddove soltanto in caso di vacanza in organico di diritto la supplenza deve essere annuale (cioè fino al termine dell’anno scolastico, id est 31 agosto) mentre è temporanea (cioè fino al termine delle attività didattiche, id est 30 giugno temine di cessazione delle esigenze di servizio) ove il posto sia legato solo ad esigenze di servizio trattandosi di semplice disponibilità di fatto del posto (c.d. organico di fatto).
(2) Deve essere convertito a tempo indeterminato il contratto nel caso di superamento di trentasei mesi di servizio ove maturati precedentemente alla Legge 106/2011 che invece ha escluso per il personale docente e il personale ata l’applicazione del D. Lgs 368/2001, sussistendo la violazione dell’art. 5 comma 4 bis dle richiamato Decreto Legislativo; tuttavia, in caso di avvenuta immissione in ruolo / stabilizzazione spontanea da parte della amministrazione non si fa luogo alla conversione del contratto a tempo indeterminato dovendosi riconoscere l’indennizzo ex art. 32 L. 183/2010.
(3) Vanno riconosciuti gli scatti di anzianità a far data dal primo contratto stipulato dal docente non di ruolo, riconosciuti, fino al 2005, ai soli insegnati di religione (a partire dal 01.01.2006, l’art. 146 CCNL 2006/2009 ha espressamente preservato la efficacia dell’art. 53 L. 312/1980 e 3, commi 6 e 7 del d.p.r. n. 399 del 1988). Il diritto al computo di anzianità di servizio anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato è, comunque, un principio desumibile dalla normativa comunitaria.