Ancora una volta, pronunciandosi sulla questione della presunta incompatibilità dei professori – avvocati, la magistratura ha ribadito l’applicazione nel caso de quo della lex specialis di cui al R.D. n. 1578/1933, confermando l’interpretazione resa dai Tribunali di Chieti e Lanciano.
Il Giudice del Lavoro ha richiamato la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 390/2006, che ricordava come il principio di cui all’art. 33 Cost. (libertà di insegnamento) comprende anche la libertà richiesta dall’esercizio della professione forense.
Nel riconoscere il periculum in mora sulla base della perdita del rapporto con la clientela e del pregiudizio alla carriera professionale, il Tribunale di Foggia ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
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Professori – avvocati – patrocinio in controversie in cui sia parte l’amministrazione scolastica – ammissibilità – portata derogatoria dell’art. 3, quarto comma lett. a) del RDL n. 1578/1933.
L’art. 3, quarto comma lett. a) del RDL n. 1578/1933 – che esclude espressamente che le incompatibilità, elencate ai commi precedenti del medesimo art. 3, possano riguardare i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari – possiede una indiscussa portata derogatoria rispetto all’impianto normativo invocato dall’amministrazione, dal momento che in nessuna parte dell’art. 1 l.n. 662/96, ovvero dell’art. 1 della successiva legge n. 339/2003, figura una qualche disposizione incompatibile con il disposto dell’art. 3 comma 4° rdl n. 1578/1933.