Tribunale di Firenze – Sentenza n. 639 del 27 maggio 2015

Diritto al pagamento delle ferie non godute dei precari della scuola

 

Anche il Tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto al pagamento delle ferie maturate da una lavoratrice precaria che in forza della durata del contratto a termine non ne aveva potuto fruire.

La docente, iscritta alla Flc cgil di Firenze, aveva stipulato un contratto a tempo determinato dal 1.09.2012 al 30.06.2013 al termine del quale aveva richiesto il pagamento dei giorni di ferie non fruiti che ammontavano a n. 21,4.

Poiché il pagamento tardava ad arrivare, la docente ha proposto un ricorso per Decreto Ingiuntivo al fine di ottenere giudizialmente il dovuto.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso e concesso il Decreto ingiuntivo richiesto per un totale di 1011, 32 €.

Avverso il Decreto Ingiuntivo concesso il Miur aveva proposto opposizione basata sul fatto che l’art. 5 comma 8 del DL. 95/12 convertito con modifiche dalla L. 135/12 avrebbe vietato la monetizzazione delle ferie e che detto divieto avrebbe avuto efficacia anche nei confronti della docente, in quanto la norma de qua, contrariamente a quanto affermato dalla lavoratrice sarebbe entrata in vigore con effetto retroattivo, e non dal 1.09.2013 come sostenuto anche dal Sindacato.

Il Tribunale di Firenze, pero’, con la sentenza che si allega ha confermato il Decreto ingiuntivo e condannato il Miur al pagamento, oltre che della somma di € 1011,32 anche alle spese di lite.

Nella sentenza si legge come, infatti, in base proprio alla legge di conversione il divieto di monetizzazione debba essere applicato a decorrere dal 1.09.2013 e non prima. Il giudice del lavoro di Firenze, infatti, ha ritenuto la norma contenuta nella legge di conversione n. 135/12, di cui all’art. 1 comma 54, che novella di fatto l’art. 19 del Ccnl del comparto scuola, stabilendo l’obbligatorietà di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, abbia efficacia dal 1.09.2013 e quindi non sia applicabile agli anni scolastici precedenti.

Avv. Isetta Barsanti Mauceri