Tribunale di Enna – Ordinanza del 10 maggio 2012

Valutabile il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina.

 

Ad avviso del reclamante, il periodo di servizio militare dovrebbe essergli riconosciuto come titolo didattico sulla base della previsione di cui all’art. 485 del D.lgs. n.297/94 il quale, al comma settimo, espressamente prevede che “…il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti…

Secondo il reclamante la predetta norma, in quanto contenuta in una fonte gerarchicamente sovraordinata, deve prevalere sulla successiva previsione di cui all’art. 3, comma quinto, del D.M. n. 42 dell’8.4.09 il quale espressamente stabilisce che “…il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina… ”

Tale assunto non può essere condiviso.

Ed invero, ad avviso del collegio, correttamente il primo giudice ha evidenziato come lo stesso art. 485 cit. ha inserito la previsione di cui al comma settimo, relativa al servizio militare, nell’ambito dei criteri di valutazione delle attività di insegnamento.

In questo contesto, l’assimilazione all’insegnamento dei periodi di servizio militare sembra, razionalmente, giustificarsi solo se tale servizio militare sia stato prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina.

In conseguenza, ad avviso del tribunale, la previsione di cui all’ art. 3, comma quinto, del D.M. n. 42 cit. lungi dal porsi in contrasto con quella di cui al predetto art. 485 cit. ha piuttosto una funzione chiarificatrice e specificativa del precetto contenuto nella fonte normativa di rango superiore.

E peraltro, ulteriore conferma della correttezza di tale assunto viene dalla lettura della previsione ulteriormente contenuta nell’ art. 2050 del D.lgs. n. 667/10.

Tale ultima norma prevede espressamente, al secondo comma, che il periodo trascorso come militare di leva o richiamato alle armi è da considerarsi a tutti gli effetti ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni “…se svolto, in pendenza di rapporto di lavoro…. “.

La norma aggiunge, al terzo comma, che la predetta previsione, insieme alle altre in essa contenute, è applicabile ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato per l’assunzione e l’immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici…. “.

Orbene, come la giurisprudenza ha peraltro avuto già modo di evidenziare, tale ultimo inciso rende palese l’intento del legislatore di estendere la regola della valutazione del solo periodo di servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro a tutte le possibili ipotesi di assunzione e immissione di personale estemo in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali.

Si tratta di una dizione amplissima, volutamente tendente a ricomprendere tutti i possibili casi in cui un soggetto, che non sia già dipendente pubblico, viene assunto o immesso presso un’amministrazione pubblica.

Al riguardo, il generico riferimento ai concorsi ben si giustifica in considerazione della regola generale dell’art. 97 Cost., senza che vengano in rilievo le successive e complesse distinzioni delle varie fasi della procedura che caratterizzano, in modo particolare, l’assunzione di docenti scolastici a tempo indeterminato le quali comunque hanno pur sempre alla base l’espletamento di una pubblica selezione.

In conseguenza, sembra di potere ricomprendere nell’alveo di applicazione della norma sopra indicata anche la fattispecie relativa all’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico in quanto finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato degli aspiranti docenti ( v. Tribunale di Napoli Ord. del 10.11.11; in senso conforme anche TAR Lazio, Ord. del 28.7.2011).

 

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