Il Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro torna a pronunciarsi sul diritto di precedenza ex l. 104/92 in sede di mobilità interprovinciale in favore del docente che assiste il genitore disabile grave
Con due ordinanze di urgenza (ex art. 700 cpc) del 21 agosto 2019 il Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro è tornato a pronunciarsi positivamente sul ricorso proposto – con l’assistenza dell’Avv. Sergio Algieri del foro di Cosenza – da due insegnanti referenti uniche di genitori con disabilità grave, riconoscendo loro il diritto alla precedenza ex art. 33 comma V legge 104/1992 in sede di mobilità interprovinciale (così disapplicando le norme pattizie di cui al CCNI della mobilità, ossia art. 13 punto IV ed art. 14, che non riconoscono il diritto di precedenza ex art. 33 legge 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, limitandone la operatività nell’ambito della sola mobilità provinciale e delle assegnazioni provvisorie).
Perciò, accogliendo la domanda proposta dalle insegnanti (e rifacendosi a precedenti giurisprudenziali specifici del medesimo Tribunale) il Giudice del Lavoro di Cosenza – sul presupposto che ‘il suddetto art. 13, IV punto si ponga in contrasto con la norma di cui all’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992’ e di un ‘evidente trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lentane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è referente unico’ – ha riconosciuto ‘il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, con la precedenza di cui all’art. 33 comma 5 legge 104/1992’.
Acri (CS), 22 agosto 2019
Avv. Sergio Algieri