Tribunale di Civitavecchia – Sentenza del 08-04-10

Reiterazione contratti a tempo determinato – Diritto alla conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato – non sussiste – Diritto al risarcimento del danno effettivo – onere della prova a carico del lavoratore.

 

Alla conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato osta la norma di cui all’art. 36 d.lgs. 165/2001, che dispone che la violazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di disposizioni imperative riguardanti 1’assunzione o l’impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni e che in siffatte ipotesi il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Il quadro normativo così delineato non si pone in contrasto con la direttiva de1 Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999, n. 1999/70, attuativa dell’Accordo quadro sui contratti a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale.

In tale Accordo la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non viene prevista come unica sanzione conseguente all’illegittima successione di contratti a termine, in quanto è rimesso alla legislazione degli Stati membri ed alla contrattazione collettiva individuare le condizioni in presenza delle quali tale effetto si produce, e tenuto conto che la finalità di prevenzione degli abusi può essere assicurata anche attraverso forme di tutela di tipo risarcitorio.

La stessa Corte di Giustizia ha precisato, in ordine al divieto assoluto nel settore pubblico, di conversione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, che la clausola 5 dell’accordo quadro non sancisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, lasciando agli stati membri un certo margine di discrezionalità in materia.

Tribunale di Civitavecchia – Sentenza del 08-04-10 (da OrizzonteScuola.it)

 

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