Tribunale di Chieti – Sentenza n.726 del 17 dicembre 2014


Tribunale di Chieti – Sentenza n.726/14 del 17 dicembre 2014.

Ancora un maxi risarcimento per i precari.

In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, il Tribunale di Chieti, pur non accogliendo la domanda di conversione, accerta l’illegittimità del ricorso ai contratti a termine da parte del Miur e riconosce ai ricorrenti un danno quantificato in 20 mensilità dell’ultima retribuzione percepita, oltre agli scatti di anzianità cui avrebbero avuto diritto.

Con separati ricorsi, alcuni precari (docenti e personale Ata) si erano rivolti al Tribunale di Chieti.

Nelle more, una buona parte di loro è stata assunta con contratto a tempo indeterminato.

Il Giudice del lavoro- nel ritenere comunque abusivo il ricorso al contratto a termine – ha riconosciuto anche in favore di costoro le 20 mensilità.

Da segnalare inoltre che il ricorso abusivo è stato accertato non solo con riguardo ai contratti annuali (31 agosto) ma anche per quelli stipulati fino al 30 giugno, sul presupposto che anche in questo caso “non sono stati esplicitati dei criteri obiettivi e trasparenti”, al fine di poter verificare se la reiterazione di tali contratti corrispondesse effettivamente ad un’esigenza reale.

Tale pronuncia assume particolare rilievo, atteso che la limitazione degli effetti della pronuncia della CGE ai soli contratti stipulati fino al 30 giugno rappresenta “la linea del Piave” sulla quale si sta attualmente attestando la difesa erariale.

In effetti, la sentenza della Corte Europea – nel condannare il ricorso ai contratti a termine nel comparto scuola- ha fatto riferimento a quelli stipulati per “supplenze” su posti vacanti e disponibili , senza affermare che tale disponibilità dovesse riguardare (come ritenuto dall’Amministrazione) i soli posti vacanti su “organico di diritto”.

Tale precisazione ha notevoli implicazioni pratiche, atteso che la stragrande maggioranza delle supplenze annuali su posti di sostegno viene effettuata con contratti con scadenza al 30 giugno. L’interpretazione restrittiva sostenuta dall’Amministrazione porterebbe ad escludere così migliaia di precari dagli effetti della sentenza della CGE, anche se -con ogni evidenza- le esigenze per le quali si è provveduto a stipulare tali contratti non sono affatto transitorie ed imprevedibili.

Avvocato Francesco Orecchioni