Tribunale di Chieti – Sentenza n. 167 del 6 marzo 2014

 

Tribunale di Chieti, sentenza n. 167 del 6 marzo 2014

 

Il prof. XY , avendo ottenuto una supplenza annuale, si recava nella scuola indicata per assumere servizio.

Giunto in sede, apprendeva dal Dirigente Scolastico che la sua cattedra era stata assegnata ad un docente di ruolo, titolare su un’altra classe di concorso e già beneficiario di provvedimento di utilizzazione, che aveva successivamente chiesto di essere utilizzato su quella cattedra, pur non avendo l’abilitazione.

Il docente doveva così accontentarsi di uno spezzone di 10 ore su un altro comune, con i comprensibili disagi e le relative spese di viaggio.

Il Tribunale di Chieti, cui il docente si è rivolto, ha ricordato che -una volta concluso un contratto- la P.A. non può revocarlo, né procedere alla risoluzione unilaterale, stante la natura negoziale dell’atto.

Il Ministero è stato così condannato a risarcire il professore per le differenze retributive non corrisposte, nonché delle spese di viaggio sostenute.

Avvocato Francesco Orecchioni