Interessante pronuncia del Giudice del Lavoro di Chieti, che ha censurato la prassi di alcuni USP di assegnare le supplenze senza prima avere un quadro completo delle disponibilità, col risultato di assegnare le supplenze migliori al personale collocato in posizione deteriore in graduatoria.
Nel caso di specie l’Amministrazione aveva omesso di esibire gli atti relativi alla determinazione dell’organico, dando così dimostrazione di scarsa trasparenza.
L’illegittimo rifiuto di esibire gli atti è stato valutato – ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c. – quale argomento di prova a favore di un vizio originario nella formazione degli organici e della conseguente assegnazione delle cattedre.
Non si può non convenire con quanto ritenuto dal G.d.L. che ha riportato nell’ambito dei principi fondamentali la complessa disciplina dell’attribuzione delle supplenze.
A margine, si rileva come sia stata rigettata – in linea con le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione – un’eccezione del MIUR relativa ad una presunta nullità della procura, per essere il legale del ricorrente docente di discipline giuridiche.
Il tema, del tutto pacifico in giurisprudenza, era stato riproposto da una serie di articoli comparsi su una pubblicazione di settore, che dando rilevanza ad un’isolata sentenza del Tribunale di Piacenza, sembrava avvalorare tale tesi.
Ritenuta come si è visto del tutto infondata dal Tribunale di Chieti.
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Assegnazione delle supplenze – predisposizione del quadro esaustivo delle disponibilità – necessità.
Docente avvocato – nullità del ricorso contro il MIUR ex art. 1 comma 56-bis della L. n. 662/1996 – non sussiste.
L’assegnazione delle supplenze è regolata da precise disposizioni, aventi il proprio fondamento nel precetto costituzionale dell’imparzialità e della meritocrazia, assicurato dal rispetto delle posizioni in graduatoria; l’amministrazione scolastica deve predisporre il quadro esaustivo delle disponibilità per le supplenze prima di procedere alla convocazione degli aspiranti, allo scopo di consentire ai primi in graduatoria la scelta delle sedi; omettendo tare adempimento, determina nei fatti il mancato rispetto dei criteri di legge, non assegnando la supplenza più consistente al docente collocato in posizione migliore in graduatoria.
È infondata l’eccezione di nullità del ricorso per difetto di valida procura qualora il legale del ricorrente sia docente di discipline giuridiche (poiché osterebbe al patrocinio il disposto di cui all’art. 1, comma 56-bis della L. n. 662/1996), come confermato da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
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IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI CHIETI
Nel procedimento ex art. 700 cpc, instaurato dal prof XXX – con ricorso depositato il 21/10/09 – nei confronti del MIUR e dell’ITIS “…….” di ….., nonché dal controinteressato prof. YYY, avente ad oggetto la richiesta del ricorrente di vedersi assegnata la cattedra di elettronica disponibile presso l’ITIS “…..” di …….,
– a scioglimento della riserva assunta in data 16 dicembre 2009;
– esaminati gli atti e i documenti di causa,
– premesso che:
a) il prof. XXX lamenta l’illegittima assegnazione delle ore di elettronica al prof. YYY, collocato al 2° posto nella relativa graduatoria con 54 punti, in luogo dei 133 del ricorrente;
b) per parte resistente si è costituito il responsabile dell’USP di Chieti, che ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso per difetto di valida procura essendo il legale del ricorrente docente di discipline giuridiche ed ostando al patrocinio il disposto di cui all’art. 1, comma 36-bis della L. n. 662/1996 – e ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso;
c) non si è costituito il controinteressato prof. YYY;
d) all’udienza del 9 dicembre 2009, il Giudice ha ordinato al resistente l’esibizione degli atti relativi alla determinazione dell’organico per la classe di concorso A034 e l’attribuzione delle cattedre ai docenti in servizio, rinviando per l’incombente alla successiva udienza del 16 dicembre 2009;
e) in tale udienza, preso atto della mancata produzione degli atti relativi alle richieste in organico di diritto e di fatto avanzate dall’Istituto per la classe di concorso A034, il Giudice ha riservato ordinanza concedendo termine per note;
– rilevato che il convenuto ha omesso di esibire i documenti relativi alla determinazione degli organici per la classe di concorso A034 (elettronica);
– ritenuta la sussistenza del “fumus boni iuris” in quanto:
a) preliminarmente – preso atto della produzione da parte del legale del ricorrente del provvedimento del Tribunale di Lanciano (decreto del 16.10.2009 – proc. n. 978/09 R.G.) che lo autorizza a patrocinare anche in controversie in cui è parte una P.A. ed in particolar modo il MIUR – si osserva la palese infondatezza della suddetta eccezione di nullità avanzata dal convenuto, come confermato da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, 18/04/1988, n. 3034 su Mass. Giur. It., 1988; Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2004, n. 5035 su Mass. Giur. It., 2004; Gius, 2004, 2965; CED Cassazione, 2004);
b) nel merito dell’istanza cautelare, deve osservarsi che l’assegnazione delle supplenze è regolata da precise disposizioni, aventi il proprio fondamento nel precetto costituzionale dell’imparzialità e della meritocrazia, assicurato – nel caso di specie – dal rispetto delle posizioni in graduatoria; il convenuto avrebbe dovuto predisporre il quadro esaustivo delle disponibilità per le supplenze prima di procedere alla convocazione degli aspiranti, allo scopo di consentire ai primi in graduatoria la scelta delle sedi; nel caso “de qua”, appare evidente che il convenuto medesimo, omettendo tare adempimento, ha determinato nei fatti il mancato rispetto dei criteri di legge, non assegnando la supplenza più consistente al docente collocato in posizione migliore in graduatoria;
c) invero, dalla documentazione in atti (nota Prot. n. AOODRAB-8438 del 18.09.2009 dell’USR Abruzzo), si rileva che l’Amministrazione riconosce l’opportunità dell’attivazione di un’ulteriore classe, ma non spiega per quale ragione tale classe non fosse stata prevista ed omette persino di esibire i documenti relativi alla determinazione degli organici; da tale mancata produzione, ai sensi del disposto di cui agli artt. 118 e 116, comma 2° c.p.c., è possibile ritenere che il provvedimento di determinazione degli organici fosse viziato “ab origine”, con effetti consequenziali sull’assegnazione delle cattedre; esaminandosi l’organico – come effettivamente e definitivamente determinato – risulta essere stata assegnata una cattedra di 19 ore ad un docente interno, con una disponibilità residua di sole 17 ore, in violazione del disposto di cui alla nota prot. n. AOODGPER 12360 del 25 agosto 2009, secondo cui le ore di insegnamento “eccedenti l’orario d’obbligo”, pari o inferiori a 6 ore settimanali, possono essere assegnate ai docenti in servizio nella scuola solo se le medesime “non concorrono a costituire cattedre o posti orario”;
– ritenuta altresì la sussistenza del “periculum in mora”, in considerazione della natura del contratto, della situazione economica e personale del ricorrente, della conseguente “perdita di chance” e del depauperamento della professionalità del medesimo;
– ritenuto infine di dover provvedere sulle spese in base al criterio della soccombenza;
P.Q. M.
accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, dichiarato il diritto del ricorrente ad essere impiegato per l’intero orario di cattedra, ordina all’Amministrazione convenuta di assegnare al medesimo la cattedra completa disponibile presso l’ITIS “……” di …… per la classe di concorso A034 (elettronica) con termine al 31 agosto 2010, adottando allo scopo tutte le misure strumentali e necessarie, con tutte le conseguenze di legge, ivi compreso il relativo trattamento economico;
condanna il MIUR, in persona del Ministro p.t., e l’ITIS “…..” di ……., in persona del Dirigente scolastico p.t., in solido, alla refusione delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00 di cui 1.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forf. ex lege; nulla per il controinteressato, non costituito.
Si comunichi alle parti.
Chieti, 27 gennaio 2010
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Ciro Marsella
Depositato in Cancelleria il 03.02.2010