Contratto di assunzione regolarmente stipulato – revoca unilaterale da parte della pubblica amministrazione – illegittimità.
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Il contratto non può essere revocato, sebbene viziato da errore essenziale; si applicano gli istituti generali di cui all’art. 1428 c.c.
Un docente precario era stato oggetto di proposta di assunzione in ruolo tempestivamente accettata presso l’U.S.P. di Chieti. Il giorno successivo gli viene comunicato che in realtà l’assunzione doveva essere effettuata attingendo dalla graduatoria dei vincitori di concorso.
Il docente si è rivolto al Giudice del Lavoro sostenendo che non è possibile revocare un contratto, anche se stipulato per errore.
L’U.S.P. si è difeso asserendo di non avere ancora stipulato il contratto.
Il Giudice ha ritenuto che ai sensi dell’art. 1326 il contratto si conclude quando il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, ed inoltre che – non trattandosi di errore riconoscibile – il contratto non poteva essere annullato.
(Sentenza e nota inviate dall’Avv. Francesco Orecchioni).
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Il Tribunale di Chieti, quale Giudice del lavoro Collegiale, così composto:
Dott. Filippo Bortone- Presidente
Dott. Ciro Marsella – Giudice Relatore
Dott.ssa Patrizia Medica – Giudice
Nel procedimento di reclamo ex art.669 terdecies C.p.c. instaurato da xxx con ricorso. depositato in data 22.01.2008, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’assunzione del ricorrente da parte dell’Amministrazione intimata ( U.S.P. di Chìeti). avverso l’ordinanza del Giudice monocratico del lavoro emessa il 15 gennaio 2008, che ha rigettato l’istanza cautelare volta ad ottenere l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere immesso in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2007 per la classe di concorso A037, con tutte le conseguenze di legge, ivi compreso il relativo trattamento economico;
– a scioglimento della riserva espressa all’udienza del 3 marzo 2008;
– esaminati gli atti e i documenti di causa nonché le istanze delle parti;
– premessa la sussistenza della giurisdizione del G.O. eppertanto la competenza “ratione materiae” del Giudice del Lavoro in quanto il xxxx fa valere un diritto soggettivo nascente da un contratto regolarmente stipulato dalla P.A. “iure privatorum”;
– ritenuta la fondatezza dei motivi di reclamo – attesa la sussistenza, nella fattispecie, sia del “fumus boni iuris” che del “periculum in mora” – per le ragioni di seguito esposte;
– considerato che il provvedimento di utilizzazione della professoressa … sulla cattedra già assegnata al ricorrente è affetto da una serie di vizi, in quanto adottato da un Ufficio incompetente (l’USP di Pescara) e riguardante una maestra elementare titolare in provincia di Brescia, assegnata all’insegnamento in una scuola secondaria di secondo grado senza che la stessa avesse mai chiesto la suddetta utilizzazione;
– osservato, ancora, come non possa ipotizzarsi che la P.A., nell’ambito della propria attività negoziale, possa unilateralmente revocare contratti regolarmente stipulati; ciò in linea generale ed in particolare nella fattispecie, in cui il contratto si era già perfezionato con l’accettazione della proposta;
– osservato, altresì, che il contratto stipulato dalla P.A. “jure privatorum” può risolversi solo nei casi stabiliti dalla legge (risoluzione per inadempimento, art. 1453 c.c;, per impossibilità sopravvenuta, art. 1463 c.c.; per eccessiva onerosità, art. 1467 c.c.), come significativamente riconosciuto dallo stesso rappresentante della P.A. intimata (vedi nota a firma del dotto Liberatore depositata all’udienza del 9 ottobre 2007);
– considerato che non può condividersi il richiamo fatto dal Giudice di prime cure all’istituto dell’annullamento del contratto stesso in ragione della presunta riconoscibilità dell’errore, in quanto:
a) trattavasi di errore di fatto (avvenuto superamento del contingente) e non di diritto;
b) tale errore non era certamente riconoscibile dal ricorrente, atteso che la proposta di assunzione era stata effettuata dal Responsabile dell’USP di Chieti, a seguito di regolare convocazione degli aspiranti:
tale proposta riguardava la docenza negli Istituti superiori, nei quali si insegna effettivamente storia e filosofia, e la cattedra assegnata al ricorrente era (ed è tuttora) effettivamente vacante;
– considerato, ancora, che esiste già un precedente specifico in fattispecie analoga (sentenza Trib. Chieti 22 marzo 2007 n. 582/07 …./USP Chieti) cui la stessa P.A. ha prestato acquiescenza, in cui si è ritenuto che l’errore in cui fosse (eventualmente) incorsa la P.A. nell’effettuare l’assunzione non è di per sé causa di annullamento del contratto;
– considerato, altresì, che tale orientamento ha ricevuto l’autorevole avallo della Suprema Corte, la quale ha ribadito, in una recente sentenza, che per aversi annullamento del contratto non è sufficiente che l’errore sia essenziale, ma lo stesso dev’essere anche riconoscibile (Cass. Civ. Sez. lavoro, n. 2870 del 07-02-2008);
– ritenuta pertanto la sussistenza del “fumus boni iuris”;
– ritenuta altresì la sussistenza del “periculum in mora” in considerazione:
1) della natura del contratto e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente “perdita di chance”, vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia;
2) della condizione personale del ricorrente, privo di reddito e con genitori in età avanzata (madre casalinga e padre titolare di sola pensione, con pesanti oneri a carico);
– ritenuto di dover provvedere sulle spese dell’intera fase in base al criterio della soccombenza;
accoglie il reclamo e, per l’effetto, revoca l’ordinanza gravata e dispone che l’U.S.P. di Chieti immetta in ruolo il ricorrente sulla classe di concorso A037 con decorrenza dal 1° settembre 2007.
Condanna la P.A. alla refusione delle spese processuali, che liquida in € 3.500,00 di cui 1.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forf. ex lege.
Chieti, 23/04/08
Il Presidente
dott. Filippo Bortone
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott. Ciro Marsella