Tribunale di Chieti – Ordinanza del 01.02.07

Smembramento cattedra – illegittimità – l’operazione di assegnazione delle cattedre precede quella del conferimento delle ore residue.

 

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Illegittimo lo smembramento di cattedra a danno dei precari.

 

Un Dirigente scolastico assegna 6 ore al vicepreside come ore eccedenti, smembrando una cattedra.
Il Giudice del lavoro accoglie il ricorso, obbligando il Dirigente scolastico a stipulare il contratto annuale a favore del docente precario.
Nel successivo procedimento di merito il Dirigente sarà inoltre condannato a corrispondere le differenze retributive relativa alla fase cautelare in cui il docente non aveva potuto insegnare per l’intero orario cattedra.

(Sentenza e nota inviate dall’Avv. Francesco Orecchioni)

 

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IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI CHIETI

 

Nel procedimento n.1474/06 RG. ex art.700 c.p.c. instaurato da xxx con ricorso depositato in 24.10.2006 nei confronti dell’I.T.N. “………” di ………, in persona del Dirigente Scolastico p. t e di ……….., avente ad oggetto l’impugnativa de] provvedimento di smembramento della cattedra di Esercitazioni Nautiche (CI 180) disponibile presso l’ITN “…………………” di ………… e la richiesta di stipulare il relativo contratto di durata annuale col signor xxx,
– a scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 20.11.2006, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le istanze delle parti.

Premesso che il prof. xxx con ricorso ex art. 700 c. p,c., denunciava l’illegittimo smembramento della cattedra di Esercitazioni Nautiche, disponibile nell’Istituto Nautico di …………, che – in virtù della propria posizione in graduatoria – avrebbe avuto diritto a ricoprire fino al 31 agosto 2007, lamentando il fatto che il Dirigente Scolastico di tale istituto aveva assegnato 6 delle 18 ore al vicepreside (già in servizio a tempo pieno), piuttosto che al medesimo ricorrente.

Si costituivano per la resistente il Dirigente scolastico dell’ITN “……………” di ……… e il prof. …………, litisconsorte controinteressato, che chiedevano il rigetto del ricorso.

I convenuti contestavano la circostanza che il ricorrente avesse diritto all’attribuzione della cattedra disponibile fino al 31 agosto 2007, in quanto gli era stata attribuita una supplenza “fino a nomina dell’avente diritto”, per cui il ricorrente non poteva vantare alcun diritto al contratto annuale, avendo avuto una supplenza provvisoria.

I resistenti ribadivano la legittimità del provvedimento del Dirigente Scolastico, in quanto lo stesso avrebbe agito in applicazione delle norme sull’autonomia scolastica, senza pertanto dover rispettare le indicazioni del Csa di Chieti.
Contestavano inoltre il diritto del ricorrente a ricoprire la supplenza annuale, in quanto lo stesso non era inserito nelle graduatorie permanenti, ma solo nella graduatoria d’istituto; ribadivano inoltre la legittimità del conferimento delle ore di straordinario al vicepreside, in quanto tale conferimento sarebbe stato disposto in applicazione della L. 448/2001, secondo la quale “le frazioni” orarie vanno attribuite prioritariamente ai docenti in servizio nella scuola.

All’udienza del 20 novembre 2006, il ricorrente depositava la graduatoria d’istituto relativa alla classe di concorso di Esercitazioni Nautiche e il contratto nel frattempo sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal ricorrente medesimo “fino al termine delle attività didattiche”.

Ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris alla luce delle considerazioni che seguono:
a) la Legge n. 448/2001, all’art. 22, comma 4, prevede che “nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali;
b) la CM 82/2002 disponeva che “i dirigenti scolastici dovranno proporre ai docenti in servizio nella scuola l’attribuzione delle ore residue in aggiunta all’orario d’obbligo”, a conclusione delle operazioni di conferimento delle supplenze annuali e di quelle con durata sino al termine delle attività didattiche.
Nel caso de quo, è pacifico che si trattava appunto di una supplenza annuale, precisamente “fino al 31 agosto 2007”.
c) La Nota Tecnica del Ministero del 24 luglio 2006, al punto 7, prevede che “AI termine delle predette fasi di convocazione, tutti i posti e le cattedre che non sarà possibile coprire [mediante il processo descritto in precedenza] saranno assegnati da ciascun dirigente scolastico attraverso lo scorrimento delle rispettive graduatorie d’istituto” .
Dall’analisi di tali disposizioni, emerge con evidenza che il professor ……… non aveva alcun diritto ad essere preferito al ricorrente nell’assegnazione delle ore, in quanto la Legge 448/2001 non si riferisce al caso de qua, trovando applicazione solo in caso di disponibilità di frazioni orarie e non di cattedre intere.
Né la CM 8212002- citata dalla resistente a sostegno del proprio operato – consente alcuno smembramento di cattedra, né pare che la stessa attribuisca una preferenza ai docenti di ruolo, in caso di disponibilità di cattedra intera.
Analizzando la sequenza fissata dalla stessa circolare, è evidente che l’operazione di assegnazione delle cattedre (annuali e “sino al termine delle attività didattiche”) precede quella del conferimento delle ore residue.

Ritenuta altresì la sussistenza del periculum in mora in considerazione:
1) della natura del contratto (di durata annuale), per cui nelle more del procedimento di merito verrebbe compromesso irreparabilmente il diritto all’assunzione violato;
2) del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente “perdita di chance”, vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia (Cassazione, sez. lavoro, sentenza 10.01.2007 n° 238);
3) della condizione personale del ricorrente, con moglie disoccupata e due bambini in tenera età (cfr. stato di famiglia e certificato di disoccupazione in atti);

– visti gli artt. 700 e 669 sexies e ss. c.p.c.,

 

ACCOGLIE

la domanda cautelare proposta dal prof. xxx e, per l’effetto,

ANNULLA

il provvedimento di smembramento della cattedra di Esercitazioni Nautiche (CI 180) disponibile presso l’ITN “……………” di ………… e

ORDINA

all’ITN “……………” di …………, in persona del Dirigente Scolastico p.t., di stipulare il relativo contratto di durata annuale col signor xxx.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in €. 2.375,50, di cui €. 1375,50 per diritti, oltre IVA, CAP e rimborso forf. ex lege. Compensa le spese relative alla domanda nei confronti del controinteressato.

Si comunichi alle parti.
Chieti 01.02.2007

IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Ciro Marsella)